Ricorso Cassazione Penale: La Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono ordine e correttezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso cassazione penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato. L’inosservanza di questa norma porta a una conseguenza drastica e inevitabile: l’inammissibilità del ricorso stesso. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino, decideva di contestare tale provvedimento proponendo ricorso direttamente alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale specializzato, l’interessato presentava l’atto di impugnazione personalmente. Questo dettaglio, apparentemente secondario per un non addetto ai lavori, si è rivelato fatale per l’esito della sua iniziativa giudiziaria.
La Decisione della Corte sul Ricorso Cassazione Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha risolto il caso in modo rapido e netto. Con una procedura snella, definita de plano (senza udienza pubblica), i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la mancata analisi nel merito delle doglianze del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione intransigente dell’articolo 613, primo comma, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”.
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato presentato dal condannato personalmente, integrando così pienamente la causa di inammissibilità prevista dalla legge. La ratio di questa norma è quella di assicurare che l’accesso al giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo, sia filtrato dalla competenza di un professionista qualificato. L’avvocato cassazionista non è solo un rappresentante, ma un garante della corretta impostazione giuridica del ricorso, evitando che la Suprema Corte venga sommersa da impugnazioni infondate o mal formulate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione in materia penale: il patrocinio di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale non è una scelta, ma un requisito indispensabile. Tentare di agire personalmente in questa sede si traduce in un’azione destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di costi e sanzioni. Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, l’assistenza tecnica qualificata è la chiave per poter far valere le proprie ragioni in modo efficace e conforme alla legge.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma dell’avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la legge richiede obbligatoriamente un avvocato per il ricorso in Cassazione?
La legge impone la difesa tecnica specializzata per garantire che il ricorso sia formulato correttamente sotto il profilo giuridico e procedurale, dato l’elevato tecnicismo del giudizio di legittimità, che non riesamina i fatti ma valuta solo le violazioni di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
(dato avviso alle parti; – COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condanNOME personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritt a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2024.