Ricorso Cassazione Penale: L’Errore Fatale della Mancata Firma dell’Avvocato
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici tecnicismi, ma pilastri che garantiscono il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questi requisiti, in particolare per quanto riguarda la presentazione di un ricorso cassazione penale. La decisione evidenzia come un errore apparentemente piccolo, come la mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato abilitato, possa avere conseguenze drastiche e definitive.
Il caso in esame: un ricorso presentato personalmente
La vicenda nasce dall’impugnazione di un’ordinanza emessa dal Giudice di Sorveglianza di Milano. Il ricorrente, anziché affidarsi a un legale, ha deciso di presentare personalmente il proprio ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Questo atto, sebbene possa sembrare un’espressione del diritto di difesa, si è scontrato con una precisa e inderogabile norma procedurale.
La decisione della Corte sul ricorso cassazione penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato senza mezzi termini l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che l’atto era stato presentato in palese violazione delle norme che regolano il giudizio di legittimità. La conseguenza non è stata solo il mancato esame del merito della questione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su un principio consolidato e rafforzato dalla recente legislazione. La Corte ha richiamato il combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103 del 2017). Questa normativa impone, a pena di inammissibilità, che ogni ricorso cassazione penale sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
I giudici hanno sottolineato come questa regola sia un requisito essenziale, non derogabile dalla volontà della parte. A supporto, è stata citata una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), che ha cristallizzato questo orientamento, eliminando ogni dubbio interpretativo. La presentazione personale del ricorso, quindi, costituisce un vizio insanabile che ne preclude l’esame. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è stata inoltre giustificata dall’assenza di elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise che non possono essere ignorate. Per accedere al giudizio della Corte di Cassazione in ambito penale, l’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un obbligo imprescindibile. L’inosservanza di questa norma non solo rende vana l’azione legale, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito: la difesa ‘fai-da-te’ nel più alto grado di giudizio penale è una strada destinata a concludersi con una declaratoria di inammissibilità.
Posso presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza stabilisce che, a pena di inammissibilità, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Qual è la conseguenza se presento un ricorso per cassazione senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Quale normativa impone l’obbligo della firma dell’avvocato cassazionista?
L’obbligo deriva dal combinato disposto degli artt. 571 e 613 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6642 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6642 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 11/08/1976
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
/:GRa:7
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e il provvedimento impugnato;
Letto il ricorso;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da NOME COGNOME in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difens iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 20 Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 6 comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dell somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/1/2025