Ricorso Cassazione Penale: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso cassazione penale è una procedura complessa che richiede il rispetto di rigidi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ha ribadito con forza, dichiarando inammissibile un ricorso presentato personalmente da un imputato, senza l’assistenza di un avvocato cassazionista. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia di ultima istanza necessita di una difesa tecnica qualificata.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di tentato furto, confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di impugnare la sentenza proponendo personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione. Questo atto, tuttavia, si è scontrato con una precisa norma procedurale che ne ha decretato l’immediato arresto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura formale. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto direttamente dall’imputato e non, come richiesto dalla legge, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni: Il Ruolo Cruciale del Difensore nel Ricorso Cassazione Penale
Le motivazioni della Corte sono nette e si basano su precisi riferimenti normativi. Gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso davanti alla Corte di Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato. La sottoscrizione personale della parte privata, in questo contesto, è priva di qualsiasi effetto giuridico e rende l’atto irricevibile.
La Suprema Corte ha quindi applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità di procedura” quando questa discende da cause così evidenti. La conseguenza per il ricorrente non è stata solo la mancata valutazione del suo appello, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia, pur nella sua brevità, offre un insegnamento fondamentale: la difesa tecnica nel giudizio di legittimità non è una facoltà, ma un obbligo procedurale invalicabile. Chi intende presentare un ricorso cassazione penale deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Il “fai da te” processuale, in questa sede, non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La decisione rafforza la funzione del difensore come garante della corretta instaurazione del contraddittorio e della professionalità tecnica necessaria per interloquire con la Suprema Corte.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, il ricorso in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La sottoscrizione personale dell’imputato non è valida.
Cosa succede se un ricorso in cassazione viene dichiarato inammissibile per mancanza della firma dell’avvocato?
L’inammissibilità viene dichiarata senza formalità di procedura. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Quali sono le norme che impongono la firma di un avvocato cassazionista?
Le norme di riferimento citate nel provvedimento sono gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, che richiedono espressamente la sottoscrizione di un difensore abilitato per il ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24700 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti – ; -)
udita I – a relazion – e – Svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 05/06/2024