Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MATERA il 23/08/1965 COGNOME NOME nato a MATERA il 20/05/1956
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso le ordinanze descritte in epigrafe;
esaminati gli atti, i provvedimenti impugnati e l’ulteriore memoria trasmessa dai difensor ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè gli atti impugnati – relativi alla reiezio
corso dell’udienza preliminare, delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telef poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio dei due ricorrenti- non danno corpo
alcuna abnormità, nè strutturale né funzionale, tale da legittimarne l’impugnazione, trattando di valutazioni che, oltre a risultare solo interlocutorie, potranno ritenersi suscettibili d
quanto alla relativa legittimità, se confermate, con la sentenza che definisce, in termin eventuale responsabilità, la posizione dei due ricorrenti;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, resa de plano perché l’impugnazione risu proposta contro provvedimenti non impugnabili, conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.