Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17318 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’inosservanza dell’art. 129 cod. pro
pen. in relazione all’art. 606 cod. proc. pen. è generico per indeterminatezza, perché privo d requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte
motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare con accuratezza il proprio sindacato;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.