Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26757 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VALDAGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZA
r dato avviso alle parti; Ì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
Ritenuto che non risulta, dunque, ammissibile – in quanto proposto per motivo non consentito dalla legge – il ricorso per cassazione con cui si prospetti l’esistenza di un vizio di motivazione della sentenza, su un punto della decisione diverso da quelli tassativamente indicati dalla legge.
Nel caso in esame il ricorrente introduce censure inammissibili sotto questo particolare profilo, posto che la doglianza pur formalmente riferita all’erronea qualificazione giuridica del fatto si dirige sull’accertamento di elementi fattuali sul loro apprezzamento, da ritenersi sottratto alla ricorribili in ragione dell particolare conformazione del rito, nel cui ambito – peraltro – resta affidato a giudice del merito il potere di verificare la insussistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. .
Il motivo, più precisamente, si risolve nella prospettazione di argomenti di merito relativi alla configurabilità dell’elemento soggettivo e all’idoneità deli att
cagionare la morte, fondati su una diretta lettura delle prove ( consulenze di parte e perizia), finendo per sollecitare la Corte a un nuovo giudizio di merito, non consentito nel giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.