Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 08/07/2002
avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di PIACENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
Piacenza del 30 gennaio 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e
co. 1, e co. 1 bis d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con altri, in distinte occasioni ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina e detenuto a fini di spaccio gr.
76,61 di hashish, 29,03 di cocaina e 36,20 di eroina nonché gr. 72,20 di hashish.
Rilevato che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla congruità della pena, come determinata dalle parti e recepita dal
decidente è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. Pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge
23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Né si prospettano profili di illegalità
della pena.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23
giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richies e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o de misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
La Consi GLYPH ra est.
;IPA GLYPH La Pr si ente’