Ricorso per Cassazione Patteggiamento: La Guida ai Motivi Ammessi
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto centrale del nostro sistema processuale penale, che permette di definire il processo più rapidamente. Ma una volta che l’accordo è stato raggiunto e la sentenza emessa, quali sono le possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti del ricorso per cassazione patteggiamento, un tema cruciale per imputati e difensori. La decisione in esame chiarisce che non ogni doglianza può aprire le porte del giudizio di legittimità, ma solo quelle specificamente previste dalla legge.
Il Contesto del Caso: Due Ricorsi, Una Sola Risposta
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Catania. Entrambi cercavano di rimettere in discussione l’esito del procedimento, ma per ragioni diverse:
* Il primo ricorrente lamentava che il giudice di merito non avesse preventivamente verificato l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
* Il secondo, in modo più generico, contestava il trattamento sanzionatorio, ovvero la pena che era stata concordata e applicata.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha risposto in modo netto e univoco, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili.
I Limiti al Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Cosa Dice la Legge?
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha circoscritto in modo molto preciso i motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato dato liberamente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale) o non prevista per quel tipo di reato.
Qualsiasi altro motivo proposto è, per definizione, inammissibile.
La Decisione della Cassazione sui Ricorsi Specifici
Applicando questi principi, la Corte ha smontato le argomentazioni dei ricorrenti.
Le Motivazioni
Per quanto riguarda il primo ricorso, i Giudici Supremi hanno stabilito che la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra in nessuna delle quattro categorie ammesse dall’art. 448 c.p.p. Si tratta di una questione di merito che l’accordo di patteggiamento mira proprio a superare, e non può essere riproposta in sede di legittimità. La volontà di patteggiare implica una rinuncia a contestare l’accusa nel merito, salvo i casi eccezionali previsti.
Per il secondo ricorso, la Corte ha osservato che una critica generica al trattamento sanzionatorio non è ammissibile. La pena era stata concordata tra le parti e non risultava inficiata da alcuna ‘illegalità’. Contestare l’entità della pena concordata non equivale a denunciarne l’illegalità. La pena è illegale quando viola i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, non quando è semplicemente ritenuta ‘troppo severa’ a posteriori dall’imputato che l’ha accettata.
Di conseguenza, entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con una procedura semplificata (de plano), e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale importante con conseguenze significative, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. Chi accede a questo rito alternativo deve essere consapevole che le possibilità di contestare la sentenza in Cassazione sono estremamente ridotte e legate a vizi specifici e non a un ripensamento generale sull’opportunità dell’accordo o sulla severità della pena. La stabilità delle sentenze di patteggiamento viene così rafforzata, in linea con l’obiettivo di efficienza e deflazione del carico giudiziario che ispira l’istituto.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha verificato la possibilità di un’assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi specifici per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento, come elencati nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Si può fare ricorso per cassazione contro un patteggiamento se si ritiene che la pena concordata sia troppo alta?
No, non è possibile. Il ricorso è ammesso solo se la pena è ‘illegale’, non se è semplicemente ritenuta inadeguata o eccessiva. La pena, essendo frutto di un accordo tra le parti, non può essere contestata nel suo ammontare a meno che non violi specifici limiti di legge.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi ammissibili sono esclusivamente: a) vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato di patteggiare; b) mancanza di corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza; c) erronea qualificazione giuridica del fatto; d) illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45915 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45915 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 9/05/2023 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti;
considerato che il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e l
sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate;
rilevato che NOME COGNOME ha lamentato la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01);
considerato che NOME COGNOME ha censurato – peraltro genericamente – il trattamento sanzionatorio, ma ciò non è consentito, in quanto la pena ·è stata applicata sulla base dell’accordo consensuale tra le parti e non risulta inficiata da illegalità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.