Ricorso Cassazione Patteggiamento: i Limiti Tassativi dell’Impugnazione
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una delle questioni più tecniche e delicate della procedura penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini invalicabili di questo strumento di impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi non previsti dalla legge. Analizziamo la decisione per comprendere quali sono le uniche vie percorribili per contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e le conseguenze di un ricorso infondato.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dall’impugnazione di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brindisi. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. Nello specifico, si contestava al giudice di merito di non aver adeguatamente spiegato perché non sussistessero i presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di assolvere l’imputato in qualsiasi fase del processo se risulta evidente la sua innocenza o l’assenza di reato.
L’Impugnazione e il Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il patteggiamento è un rito che si fonda su un accordo tra accusa e difesa. Proprio per questa sua natura ‘negoziale’, la legge pone dei limiti molto stringenti alla sua impugnabilità. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione. Questo significa che solo le ragioni esplicitamente elencate possono essere fatte valere, escludendo ogni altra doglianza.
La difesa dell’imputato ha tentato di aggirare questi limiti, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto motivare l’impossibilità di un’assoluzione prima di ratificare l’accordo di patteggiamento. Questa tesi, tuttavia, si scontra con la chiara volontà del legislatore di limitare il contenzioso sulle sentenze di patteggiamento.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo sollevato dall’imputato non rientra in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Inoltre, il ricorso è stato giudicato del tutto generico e apodittico, ovvero privo di argomentazioni specifiche e basato su affermazioni non dimostrate.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio giuridico consolidato: le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative. La norma esclude esplicitamente la possibilità di lamentare un difetto di motivazione del giudice riguardo all’insussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha richiamato anche un proprio precedente (sentenza n. 19757/2019), confermando un orientamento ormai stabile.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, riconoscendo una colpa nella proposizione del ricorso (poiché basato su motivi palesemente infondati), la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione patteggiamento non è uno strumento utilizzabile per rimettere in discussione l’intero merito della vicenda processuale. I motivi di impugnazione sono circoscritti e non possono essere estesi per analogia. Contestare una sentenza di patteggiamento per un presunto difetto di motivazione sulla mancata assoluzione è una strada non percorribile e destinata al fallimento. La decisione evidenzia inoltre le conseguenze economiche negative di un’impugnazione avventata, che può comportare non solo il pagamento delle spese legali, ma anche di una sanzione pecuniaria significativa.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’impugnazione è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Qualsiasi motivo non incluso in tale elenco rende il ricorso inammissibile.
La mancata motivazione del giudice sulla non applicabilità del proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) è un valido motivo di ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il difetto di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è escluso dal novero dei motivi che consentono di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio perché manifestamente infondato), può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Fasano il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 24/06/2025 dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta il predetto vizio, peraltro, del tutto genericamente apoditticamente.
Il ricorrente, nella specie, in forma del tutto generica e apodittica, si limita a dol dell’omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 02/10/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente