Ricorso Cassazione Patteggiamento: i Motivi di Impugnazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante delucidazione sui limiti del ricorso per cassazione patteggiamento. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono stati drasticamente ridotti. Questo caso chiarisce come la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non rientri più tra le censure ammissibili.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale locale. La ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse omesso di valutare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, tale omissione costituiva un vizio della sentenza che ne giustificava l’annullamento in sede di legittimità.
I Limiti al Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Corte Suprema ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017). Questa norma ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono:
1. L’espressione della volontà dell’imputato viziata.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha sottolineato che la censura relativa alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, secondo l’articolo 129 c.p.p., esula completamente da questo elenco. Pertanto, dopo l’entrata in vigore della riforma, tale motivo non può più essere validamente dedotto in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione in modo chiaro e lineare. Hanno rilevato che il ricorso proposto non sollevava nessuna delle questioni ammesse dalla normativa vigente. La ricorrente, infatti, non aveva dedotto alcun vizio relativo alla sua volontà di patteggiare, né discrepanze tra richiesta e sentenza, né errori nella qualificazione giuridica del reato, né tantomeno l’illegalità della pena.
Il motivo del ricorso si concentrava esclusivamente su una presunta omissione valutativa del giudice di primo grado, un aspetto che, per espressa volontà del legislatore del 2017, non è più sindacabile attraverso il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse “nulla in concreto spiegato” che potesse rientrare nei motivi ammessi. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza la volontà del legislatore di limitare le impugnazioni avverso le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità e la celerità di questo rito alternativo. La decisione chiarisce che chi intende presentare un ricorso per cassazione patteggiamento deve attenersi scrupolosamente ai motivi tassativamente elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Qualsiasi censura che non rientri in tale perimetro, come la mancata analisi delle cause di proscioglimento, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Tale declaratoria comporta, come nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare un ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato?
No. Questa ordinanza chiarisce che, a seguito della riforma del 2017, la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra più tra i motivi ammissibili per il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso per cassazione contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10950 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 26941/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ric per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;
ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo spec dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.