Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Davvero Ammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono strette e ben definite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i limiti del ricorso per cassazione patteggiamento, specificando perché una generica lamentela sulla motivazione non sia sufficiente per ottenere un riesame.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Asti, che applicava, su richiesta delle parti, una pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 500 euro di multa a un individuo imputato per i delitti di rapina e lesioni personali aggravate.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice di primo grado avesse omesso una motivazione adeguata. Secondo la difesa, il GIP si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena, senza argomentare a sufficienza sulle ragioni della sua decisione.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando un principio consolidato e rafforzato dalla normativa vigente. La chiave di volta è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi includono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Come si evince, una generica doglianza sulla “omessa motivazione” non rientra in questo elenco. Il controllo di legittimità può estendersi al vizio di motivazione solo se dal testo della sentenza impugnata emerge in modo evidente l’esistenza di una causa di non punibilità (prevista dall’art. 129 c.p.p.) che il giudice ha palesemente ignorato.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Gli Ermellini hanno ribadito che la natura stessa del patteggiamento modella gli obblighi motivazionali del giudice. L’accordo tra accusa e difesa esonera la prima dall’onere della prova e comporta che la sentenza finale sia considerata sufficientemente motivata da pochi, ma essenziali, elementi.
Nello specifico, il giudice deve:
1. Fornire una succinta descrizione del fatto, desumibile dal capo d’imputazione.
2. Affermare la correttezza della qualificazione giuridica data al fatto.
3. Richiamare l’articolo 129 c.p.p., per attestare di aver verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento immediato.
4. Controllare la congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione.
Il semplice richiamo all’art. 129 c.p.p. è ritenuto sufficiente a dimostrare che il giudice ha adempiuto al suo dovere di controllo, senza che siano necessarie ulteriori e più analitiche disamine. Nel caso di specie, la censura dell’imputato era generica e non indicava alcuna specifica causa di proscioglimento che il giudice avrebbe trascurato.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Chi intende proporre un ricorso per cassazione patteggiamento deve basare le proprie argomentazioni esclusivamente sui motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tentare di contestare la sentenza per una presunta carenza di motivazione, senza evidenziare una palese violazione di legge o l’esistenza di una causa di non punibilità ignorata, è una strada destinata all’insuccesso e alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Non è un’impugnazione aperta a qualsiasi tipo di critica.
Una motivazione sintetica rende nulla la sentenza di patteggiamento?
No. La giurisprudenza ritiene che, data la natura di accordo del patteggiamento, una motivazione succinta sia sufficiente, purché il giudice attesti di aver verificato l’assenza di cause di proscioglimento (richiamando l’art. 129 c.p.p.), la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena.
Cosa significa che il ricorso è “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e l’appellante viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Asti in data 4/5/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 4/5/2023 il Gip del Tribunale di Asti emetteva sentenza ex art.444 c.p.p nei confronti di NOME imputato dei delitti di rapina e lesioni personali aggravate ritenuta la continuazione, applicava la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed e 500,00 di multa.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione NOME il quale lamenta l’omessa motivazione per avere il giudice valutato solamente la correttezza della qualificazi giuridica del fatto e la congruità della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Va in proposito rilevato che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall’ comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che, contro le sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione possa essere proposto soltanto per ry
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, per difetto di correlazione tra la ric la decisione, per l’erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure in caso di illegali pena o della misura di sicurezza.
Nell’ipotesi dedotta in giudizio non è possibile ravvisare tale motivo tipico di ricorso.
Va ribadito infatti il principio che la sentenza del giudice di merito che applichi la richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dal 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo d di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/20 Rv. 277102). E nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 co proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la prese cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.
Infatti, come più volte affermato da questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi dell 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che l sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata co una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione del correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per esc la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità del patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. ( Sez. 2 n. 6455 del 17/11/ 252085).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14/12/2023
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Il consigliere relatore ilkpresidente