Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15548 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CECCANO il 18/11/1988
avverso la sentenza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
N.
3829/2025 GLYPH
R.G.
Motivi della decisione
1. Di NOME Marco ricorre a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi
degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo inosservanza ed erronea applica- zione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione
agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
3. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in dat successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha
modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere
sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Peraltro, a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la motivazione sulla dosimetria della pena che si ritenga eccessiva.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissib;le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle T ammende. Così deciso in Roma il 08.04.2025