Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una scelta processuale che chiude il procedimento in modo rapido. Tuttavia, la possibilità di contestare la sentenza che ne deriva è estremamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento, confermando un orientamento rigoroso. Analizziamo la decisione per capire quando e perché un’impugnazione di questo tipo viene dichiarata inammissibile.
Il Caso in Esame: Un Appello per Errata Qualificazione Giuridica
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato una pena con il Pubblico Ministero per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice avesse commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti, ovvero nell’inquadrare la sua condotta nella corretta fattispecie di reato. L’imputato denunciava una violazione di legge e un vizio di motivazione su questo specifico punto.
I Limiti Normativi al Ricorso Cassazione Patteggiamento
La Corte Suprema ha immediatamente richiamato il quadro normativo di riferimento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un numero ristretto di motivi. Tra questi, vi è l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma la giurisprudenza ha costantemente interpretato questa possibilità in modo molto restrittivo.
Come ribadito dalla Corte, citando precedenti decisioni, il vizio deve essere evidente con indiscussa immediatezza e risultare palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione. La verifica che la Cassazione può compiere è circoscritta esclusivamente all’analisi dei capi di imputazione, della sintetica motivazione della sentenza e dei motivi stessi del ricorso. Non è ammessa alcuna indagine più approfondita sui fatti di causa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha concluso che il vizio denunciato dall’imputato non emergeva con la necessaria immediatezza e palese evidenza. La doglianza del ricorrente è stata quindi giudicata generica e proposta al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile «de plano», cioè senza la necessità di un’udienza pubblica, secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione sottolinea che l’accordo tra imputato e PM sulla pena implica una sostanziale accettazione della qualificazione giuridica, che può essere messa in discussione solo di fronte a un errore macroscopico e immediatamente percepibile dagli atti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione con conseguenze significative sulla possibilità di futura impugnazione. Il ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto, ma un rimedio eccezionale, attivabile solo in presenza di vizi gravi ed evidenti. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve essere ponderata attentamente, considerando i suoi stretti limiti di appellabilità.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di ricorrere è limitata a casi specifici previsti dalla legge, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
In quali casi si può impugnare un patteggiamento per ‘erronea qualificazione giuridica’?
Secondo la Corte, solo quando l’errore nella qualificazione del reato risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione, sulla base della sola analisi degli atti principali.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1894 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/04/1992
avverso la sentenza del 16/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28798/24 Kabba
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d 309/1990 e altro, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erro qualificazione giuridica;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 d 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024