Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’ordinanza n. 27004/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione patteggiamento. Accedere a un concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, comporta una significativa rinuncia alle successive impugnazioni. La Suprema Corte ribadisce che solo vizi specifici, legati alla formazione dell’accordo, possono aprire le porte del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, emessa a seguito di un ‘patteggiamento’. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva lamentato una violazione di legge e un’erronea applicazione di una norma relativa alla legislazione sulle armi. Inoltre, contestava la mancanza di motivazione riguardo agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione tra i reati.
In sostanza, il ricorrente cercava di rimettere in discussione, davanti alla Corte di Cassazione, aspetti legati alla qualificazione giuridica dei fatti e alla commisurazione della pena, elementi che erano stati oggetto dell’accordo raggiunto in appello con la Procura.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato e rafforzato dalla legge n. 103 del 2017. Questa normativa ha reintrodotto il cosiddetto patteggiamento in appello, stabilendo al contempo regole molto stringenti per l’accesso al successivo grado di giudizio.
La Suprema Corte ha sottolineato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione patteggiamento è consentito solo per un numero limitatissimo di motivi. Questi non riguardano il merito della decisione, ma esclusivamente la regolarità del procedimento con cui si è formato l’accordo.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte ha rigettato il ricorso senza nemmeno fissare un’udienza, con una procedura semplificata detta de plano, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i casi di manifesta inammissibilità. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti dal ricorrente – violazione di legge ed erronea applicazione di norme, nonché mancanza di motivazione sulla pena – non rientrano nelle eccezioni previste. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Con l’accettazione del patteggiamento in appello, le parti processuali manifestano la volontà di definire il giudizio sulla base di un accordo. Questo accordo preclude la possibilità di contestare successivamente la valutazione dei fatti o la congruità della pena. La legge ammette il ricorso in Cassazione solo per tre specifiche ragioni:
1. Vizi nella formazione della volontà: se la decisione dell’imputato di accedere al concordato è stata viziata (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo è stato ratificato dal giudice nonostante il dissenso della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Poiché le censure del ricorrente non rientravano in nessuna di queste tre ipotesi, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. I motivi sollevati, infatti, attenevano al merito della vicenda processuale, ormai cristallizzato dall’accordo tra le parti e ratificato dalla Corte d’Appello.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura fortemente deflattiva del concordato in appello. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole che sta, di fatto, rinunciando alla possibilità di un ulteriore controllo di legittimità sulla propria condanna e sulla pena, salvo i rarissimi casi di vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo stesso. La decisione della Cassazione serve come monito: la scelta del patteggiamento in appello è una decisione strategica che chiude quasi definitivamente la vicenda processuale, rendendo impermeabile la sentenza a critiche di merito nel successivo grado di giudizio.
In quali casi è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o al contenuto della pronuncia del giudice se difforme dall’accordo.
Perché il ricorso analizzato nell’ordinanza è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi proposti dal ricorrente, quali la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla pena, non rientrano nelle tre tassative ipotesi previste dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento in appello.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, e la sentenza impugnata è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
!dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Napoli, lamentando violazione di legge relativamente al disposto di cui all’art. 453 comma 1 bis cod. proc. pen., ed erronea applicazione dell’art. 23 comma 4 legge armi; nonché mancanza di motivazione in ordine alla entità degli aumenti stabiliti a titolo di continuazione.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il princi già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione del volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra i casi appen elencati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.