Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una delle vie di impugnazione più tecniche e complesse del nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44412/2024, offre chiarimenti fondamentali sui limiti di tale strumento, in particolare quando il motivo del ricorso riguarda l’erronea qualificazione giuridica del fatto. La decisione sottolinea la necessità di un ‘errore manifesto’ affinché il ricorso possa essere considerato ammissibile, stabilendo un principio di rigore a tutela della stabilità delle sentenze di patteggiamento.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Qualificazione Giuridica
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Avellino. L’imputato lamentava un’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, un motivo di ricorso previsto dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorso è stato presentato in modo generico e non autosufficiente, senza evidenziare in modo chiaro e immediato la presunta violazione di legge.
Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La sentenza di patteggiamento, essendo il risultato di un accordo tra accusa e difesa, gode di una stabilità particolare. Le possibilità di impugnarla in Cassazione sono volutamente limitate dal legislatore per evitare che l’accordo venga messo in discussione per motivi pretestuosi. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso, tra gli altri motivi, per ‘erronea qualificazione giuridica del fatto’, ma la giurisprudenza ha costantemente interpretato questa facoltà in senso restrittivo.
La Corte, richiamando un precedente consolidato (sentenza n. 13749/2022), ha ribadito che l’errore deducibile deve essere ‘manifesto’. Ciò significa che la scorretta applicazione della norma penale deve emergere con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’. In altre parole, la qualificazione data dal giudice deve apparire ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non è sufficiente una semplice opinione diversa sulla qualificazione del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché il motivo addotto non rispettava il requisito della manifesta erroneità. I giudici hanno osservato che l’impugnazione denunciava una violazione di legge in modo ‘aspecifico e non autosufficiente’, non immediatamente riscontrabile dal tenore dell’imputazione e dalla motivazione della sentenza. Quando il presunto errore richiede un’analisi complessa o interpretativa, non si rientra nell’ambito dell’errore manifesto che giustifica il ricorso.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che prevede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità. Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un’impugnazione infondata.
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per l’Appello
L’ordinanza n. 44412/2024 consolida un principio fondamentale in materia di ricorso per cassazione patteggiamento: l’accesso a questo strumento di impugnazione è soggetto a criteri estremamente rigorosi. La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l’errore del giudice è evidente, indiscutibile e non richiede alcuna attività interpretativa. Questa impostazione mira a preservare l’efficienza del rito del patteggiamento, evitando ricorsi dilatori o basati su cavilli giuridici. Per i difensori, ciò implica la necessità di formulare ricorsi estremamente precisi e fondati su errori palesi, pena l’immediata dichiarazione di inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità è strettamente limitata ai motivi previsti dalla legge, come l’erronea qualificazione giuridica. Tuttavia, come chiarisce questa ordinanza, l’errore deve essere ‘manifesto’, ovvero palese e indiscutibile, per rendere ammissibile il ricorso.
Cosa intende la Cassazione per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore di diritto che risulta con assoluta evidenza e senza margini di opinabilità dalla lettura degli atti. La qualificazione giuridica data dal giudice deve essere palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati nel capo d’imputazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME é inammissibil perché proposto per un motivo non consentito;
rilevato infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle part possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod proc. perì., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscus immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023);
ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai se dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere es COGNOME sore COGNOME Così deciso il 20 settembre 2024
Il PresiØtit