Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, una volta che il giudice ha emesso la sentenza, quali sono le possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali no.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto in Partenza
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Taranto, con la quale un imputato, a seguito di accordo con la pubblica accusa, aveva ottenuto l’applicazione di una pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 650,00 euro di multa per reati legati al possesso illegale di armi e ricettazione.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza sia in generale sia per quanto riguarda la determinazione della pena.
I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento: L’Art. 448 c.p.p.
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su una norma specifica e molto chiara: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione patteggiamento. Essi sono esclusivamente:
a) L’errata espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
b) Il difetto di correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza emessa dal giudice.
c) L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
d) L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione della sentenza, non è consentito dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha agito come un custode rigoroso della procedura. Ha rilevato che le doglianze sollevate dal ricorrente, relative al vizio di motivazione, non rientravano in nessuna delle quattro categorie previste dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato proposto per motivi non consentiti, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Questo approccio non è un mero formalismo, ma risponde alla natura stessa del patteggiamento: un accordo tra le parti che, una volta ratificato dal giudice, cristallizza la situazione processuale, limitando fortemente le successive possibilità di contestazione. Permettere un’impugnazione per motivi generici, come la carenza di motivazione, snaturerebbe l’istituto, trasformandolo in un primo grado di giudizio da cui appellare liberamente.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte, ravvisando una colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, ha condannato l’imputato a versare un’ulteriore somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’accordo raggiunto, ma un rimedio eccezionale, esperibile solo in presenza di vizi specifici e gravi che minano la validità dell’accordo stesso o la legalità della pena. Chi intende percorrere questa strada deve assicurarsi che le proprie ragioni rientrino scrupolosamente nel perimetro tracciato dal legislatore, per non incorrere in una secca declaratoria di inammissibilità e nelle relative sanzioni pecuniarie.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i soli motivi per cui è possibile ricorrere: problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Contestare la motivazione della sentenza di patteggiamento è un motivo valido per il ricorso in Cassazione?
No. Come chiarito dalla Corte nell’ordinanza in esame, il vizio di motivazione non rientra nell’elenco dei motivi ammessi dall’art. 448 c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento. Un ricorso basato su tale doglianza è, pertanto, inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, qualora la Corte ravvisi una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
t dato avviso alle parti;]
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Taranto ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a COGNOME NOME la pena di anni uno e mesi dieci di reclusio ed euro 650,00 di multa dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui agli artt. 23, co. 110/1975, 648 e 697 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 c proc. pen. e quanto alla determinazione della pena;
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b. “al difetto di correlazio richiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all’illega pena o della misura di sicurezza” irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di c nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024