Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 14/06/1979
avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di NAPOLI
4at -e -avvi -se -aite -p – udita
artr; la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 3973/2025 GLYPH
R.G.
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sens
degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in quanto il patteggiamento è stato accolto da giudice ormai incompatibile, in ragione del ri-
getto da parte dello stesso di una precedente istanza.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art.
1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I
23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione deiia pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente alla incompatibilità nel pronunciarsi di giudice ormai incompatibile per aver rigettato una precedente richiesta.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025