Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 2017. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Analizziamo nel dettaglio la decisione per comprendere quali sono gli unici motivi validi per contestare un patteggiamento in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Perugia. L’accordo sulla pena, raggiunto tra difesa e accusa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, era stato ratificato dal giudice di primo grado. Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte.
Le Ragioni del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il motivo centrale del ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento non avrebbe adeguatamente valutato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento. In pratica, si contestava che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto comunque assolvere l’imputato perché le prove indicavano la sua non colpevolezza o l’esistenza di altre cause di estinzione del reato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e basata sulla normativa vigente. I giudici hanno sottolineato come, a seguito della riforma del 2017, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale abbia introdotto un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione patteggiamento.
Questi motivi sono esclusivamente:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato dato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione inflitta è contraria alla legge (es. superiore ai limiti massimi).
La Corte ha evidenziato che la censura sollevata dal ricorrente, relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie. Tale motivo attiene al merito della vicenda e a una valutazione dei fatti che è preclusa sia nel giudizio di patteggiamento (che si basa proprio sull’accordo delle parti per evitare tale valutazione) sia, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza. Il controllo della Corte di Cassazione su queste sentenze è limitato a vizi specifici e procedurali, elencati in modo restrittivo dal legislatore. Qualsiasi tentativo di utilizzare il ricorso per rimettere in discussione la fondatezza dell’accusa, dopo aver accettato la pena, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del ricorso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi, elencati tassativamente dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso per cassazione patteggiamento?
I motivi validi sono: vizi nella formazione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza un valido motivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27088/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al mancata valutazione della sussistenza di cause non proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito d legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricor per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;
ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-b cod, proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del f all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo speci dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.