Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando l’Appello è Inammissibile
Il ricorso cassazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con confini ben definiti. L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito premiale che consente di definire rapidamente il processo, ma che limita fortemente le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza quali sono i motivi per cui è possibile ricorrere e quali sono le conseguenze di un’impugnazione che non rispetta tali limiti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di due imputati di impugnare, tramite un unico atto, la sentenza di patteggiamento emessa nei loro confronti dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Reggio Calabria. Gli imputati avevano concordato la pena con il Pubblico Ministero per i reati loro ascritti, ma successivamente hanno deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, contestando aspetti della decisione del giudice.
I Motivi del Ricorso e i Limiti Imposti dalla Legge
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su censure relative alla mancata motivazione del giudice in merito al trattamento sanzionatorio applicato e all’esclusione di una circostanza aggravante (la recidiva). Tuttavia, la legge pone paletti molto rigidi per questo tipo di ricorso.
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso cassazione patteggiamento è consentito soltanto per motivi specifici:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Le critiche sollevate dai ricorrenti, riguardanti la valutazione del giudice sulla pena, non rientrano in nessuna di queste categorie. Si tratta di censure sul merito della decisione, che il patteggiamento mira proprio a escludere dalla discussione processuale successiva.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione, analizzando il ricorso, ha prontamente rilevato che i motivi addotti non erano tra quelli ammessi dalla legge. Di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con un’ordinanza de plano, ovvero senza necessità di un’udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità.
La decisione ha comportato due importanti conseguenze per i ricorrenti, in applicazione dell’art. 616 c.p.p.:
– La condanna al pagamento delle spese processuali.
– La condanna al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento. Questo rito si basa su un accordo tra accusa e difesa che, una volta ratificato dal giudice, acquisisce una stabilità quasi definitiva. Permettere impugnazioni basate su motivi di merito, come la valutazione della congruità della pena, snaturerebbe l’istituto, trasformandolo in una semplice tappa processuale anziché in una sua definizione. La legge, pertanto, limita il controllo della Cassazione alla sola legalità dell’accordo e della sentenza, non all’opportunità delle scelte sanzionatorie che sono state oggetto dell’accordo stesso. La Corte ha sottolineato che le censure dei ricorrenti erano “non deducibili”, rafforzando il principio della tassatività dei motivi di ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e funge da monito: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta benefici ma anche rinunce, prima fra tutte quella a una piena contestazione della decisione nel merito. Il ricorso cassazione patteggiamento è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per vizi formali e sostanziali di particolare gravità, espressamente elencati dal legislatore. Proporre un ricorso al di fuori di questi stretti binari non solo è inutile, ma espone a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi tassativamente indicati dalla legge, come problemi nel consenso dell’imputato, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Per quali motivi è stato dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte dai ricorrenti riguardavano la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull’esclusione della recidiva. Questi motivi attengono al merito della decisione e non rientrano nell’elenco di quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Chi presenta un ricorso manifestamente inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata determinata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 18/10/1991 COGNOME NOME nato a COSENZA il 12/05/1982
avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
étrtraVvi -so- affe-pert-i-;-
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
~~
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati rispettivamente ascritti agli imputati
considerato che:
contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazio previsto «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di cor fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
l’impugnazione ha prospettato, dunque, censure non deducibili afferenti alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all’esclusione della contestata recidiva;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di co in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in fav della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2024.