Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato i confini molto rigidi entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere perché un ricorso per cassazione patteggiamento possa essere dichiarato inammissibile, anche quando le doglianze dell’imputato appaiono, a prima vista, fondate su principi di garanzia. Analizziamo la decisione per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: La Sfida al Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato una pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (il cosiddetto patteggiamento) davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, decideva di impugnare la sentenza.
Con un unico motivo di ricorso, lamentava un vizio di motivazione. Sosteneva, in particolare, che il giudice di merito non avesse adempiuto al suo dovere di valutare la possibile esistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Inoltre, contestava la mancata verifica della corrispondenza tra le prove raccolte e i capi d’imputazione. In sostanza, l’imputato riteneva che, nonostante l’accordo sulla pena, il giudice avrebbe dovuto comunque rilevare l’insussistenza delle condizioni per una condanna.
La Disciplina del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’interpretazione restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma Orlando (legge n. 103/2017), ha significativamente limitato le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Il legislatore ha infatti stilato un elenco tassativo di motivi per i quali è consentito il ricorso. Tra questi non figura la doglianza relativa alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento. Il ricorso è ammesso, ad esempio, per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, alla qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena, ma non per un presunto omesso controllo nel merito da parte del giudice che ratifica l’accordo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che l’obiettivo della riforma era quello di deflazionare il carico della Cassazione e di dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, evitando ricorsi pretestuosi. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato nel ritenere che le doglianze sollevate dal ricorrente nel caso di specie esulino dal “perimetro di impugnabilità” delineato dalla legge.
La sentenza impugnata si è allineata a questo principio, citando un precedente significativo (Cass. n. 1032/2020) che aveva già chiarito questo punto. Pertanto, dedurre un vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento non è un argomento che può essere fatto valere in sede di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, essendo stati ravvisati “profili di colpa” nella proposizione di un ricorso palesemente infondato alla luce della normativa vigente, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un messaggio chiaro: prima di intraprendere un ricorso per cassazione patteggiamento, è indispensabile un’attenta valutazione dei motivi, che devono rientrare esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, pena l’inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la Corte, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita la possibilità di ricorso alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, rendendo l’impugnazione un’eccezione e non la regola.
La mancata verifica da parte del giudice di una possibile causa di proscioglimento è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. La sentenza chiarisce che questo specifico motivo non rientra nel perimetro di impugnabilità delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e pertanto un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nella decisione, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vengono ravvisati profili di colpa, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46110 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46110 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a GENOVA
avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP del TRIBUNALE DI GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 17/05/2023 del G.i.p. del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un’eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento e per la mancata verifica della corrispondenza tra gli elementi di prova e i capi d’imputazione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione dì legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di 2 proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»,
(Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 – 01). Da ciò deriva senz’altro l’inammissibilità del ricorso, i cui motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.