Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43076 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43076 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 14 Aprile 2023 dal GIP del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Roma ha applicato a NOME la pena concordata ex art. 444 cod.proc.pen. per il reato di truffa aggravata ascrittog li .
2.Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
3.11 ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fat
e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussiste nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sull’eventuale sussistenza di cause di estinzione del reato sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.