Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammesso?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, una volta raggiunta un’intesa sulla pena, quali sono le possibilità di contestare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti del ricorso per cassazione patteggiamento, confermando un orientamento ormai consolidato.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma per reati legati agli stupefacenti. L’imputato contestava la valutazione di un’aggravante, ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo le regole introdotte dalla riforma del 2017.
I Fatti di Causa
Un soggetto, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha deciso di impugnare la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Attraverso il proprio difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, prevista dall’art. 80 del d.P.R. 309/1990.
La difesa sosteneva che la valutazione dell’aggravante fosse errata e chiedeva quindi un annullamento della sentenza su questo punto specifico. La questione centrale è diventata, quindi, se una doglianza di questo tipo potesse trovare spazio nell’ambito di un’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento.
I Limiti al Ricorso Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta Riforma Orlando).
Questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione patteggiamento è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi, ovvero:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
3. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo di ricorso, che esuli da questo perimetro, è da considerarsi inammissibile. Le censure relative alla valutazione delle prove o delle circostanze, come l’aggravante dell’ingente quantità, rientrano nel merito della vicenda e non possono essere fatte valere in questa sede.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che le censure proposte dalla difesa esulavano completamente dai motivi consentiti dalla legge. Contestare la sussistenza di un’aggravante non significa denunciare un’errata qualificazione giuridica del reato né un’illegalità della pena, ma attiene a una valutazione di merito che si presume accettata con la richiesta di patteggiamento. La pena concordata tra le parti, infatti, è il risultato di una valutazione complessiva che include anche le circostanze del reato.
Di conseguenza, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dell’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la volontà del legislatore di limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la rapidità di questo rito alternativo. Chi sceglie di patteggiare deve essere consapevole che rinuncia a contestare nel merito le valutazioni del giudice, potendo impugnare la sentenza solo per vizi procedurali o errori giuridici di particolare gravità, espressamente previsti dalla legge. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione elementi di fatto già accettati con l’accordo sulla pena.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, l’impugnazione è possibile solo per un elenco limitato e tassativo di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come vizi della volontà, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
Si può contestare la valutazione di un’aggravante in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la decisione analizzata, la contestazione relativa alla sussistenza di un’aggravante attiene al merito del giudizio e non rientra tra i motivi per cui è ammesso il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
~udito # difensore
FATTO E DIRITTO
1, Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, del Tribunale di Roma con cui gli è stata applicata la pena ritenut giustizia in ordine ai fatti dì reato ascritti.
La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad aggravante della ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giu del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024