Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammissibile?
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8254/2024) ha offerto un’importante occasione per ribadire i limiti stringenti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di un accordo sulla pena. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava un presunto “vizio di motivazione” nella sentenza, facendo riferimento all’articolo 129 del codice di procedura penale, che riguarda l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente motivato la sua decisione, un argomento che, seppur valido in contesti processuali ordinari, si scontra con la natura specifica del patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta di accedere al rito del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere alcune doglianze, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione successiva. Questa decisione si fonda su una lettura rigorosa della normativa di riferimento.
I Limiti Imposti dall’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato dal punto di vista legale.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco tassativo è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che il motivo addotto dal ricorrente – il vizio di motivazione – non è compreso nell’elenco dell’art. 448, comma 2-bis. La censura relativa a un presunto difetto argomentativo del giudice non rientra tra le cause che possono giustificare un’impugnazione della sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Inoltre, stante l’inammissibilità e non ravvisando una “assenza di colpa” nella sua proposizione (in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000), la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze significative. Accettando il patteggiamento, l’imputato ottiene uno sconto di pena ma, al contempo, rinuncia alla possibilità di un esame approfondito dei fatti in un dibattimento e limita fortemente le proprie facoltà di impugnazione. È cruciale che la difesa valuti attentamente non solo i benefici immediati dell’accordo, ma anche le preclusioni future. Il ricorso per cassazione patteggiamento rimane uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per correggere errori specifici e gravi, e non per rimettere in discussione l’assetto concordato tra le parti su basi non previste dalla legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento con un ricorso per cassazione?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per un elenco tassativo di motivi specificati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si riscontra una mancanza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8254 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POSSENTE COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che censura il vizio di motivazione relazione all’art 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione della pena emessa su accord delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuo casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza», motivi che certamente non ricorrono caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 15 dicembre 2023.