Ricorso per cassazione patteggiamento: quando è inammissibile
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia uno strumento deflattivo del processo, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è estremamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui tale ricorso può essere considerato ammissibile, fornendo chiarimenti cruciali per imputati e difensori. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla pena da applicare, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio specifico previsto dalla legge.
I motivi del ricorso per cassazione patteggiamento e i limiti di legge
La normativa di riferimento è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103/2017. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata con ricorso per cassazione esclusivamente per i seguenti motivi:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso in esame, il ricorrente ha formalmente invocato l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, dietro questa motivazione formale si celava in realtà una contestazione sul merito della vicenda, ovvero un tentativo di rimettere in discussione la valutazione degli elementi di fatto che avevano portato all’accordo con la Procura.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, sebbene l’erronea qualificazione giuridica sia un motivo di ricorso formalmente valido, non può essere utilizzato come un pretesto per introdurre una “censura di merito”.
La Cassazione ha chiarito che la contestazione sulla qualificazione giuridica, in un ricorso per cassazione patteggiamento, è ammissibile solo in due ipotesi eccezionali:
1. Quando la qualificazione risulta, con “indiscussa immediatezza”, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
2. Quando è frutto di un errore manifesto.
Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni era presente. La qualificazione giuridica adottata nella sentenza era coerente con l’accordo liberamente raggiunto tra le parti e non presentava alcuna anomalia evidente. Di conseguenza, il tentativo di contestarla è stato interpretato come un abuso del diritto di impugnazione, finalizzato a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, dopo un patteggiamento.
In applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquisisce una stabilità quasi definitiva. Le vie di impugnazione sono un’eccezione, non la regola, e sono circoscritte a vizi gravi e palesi, di natura prettamente formale o giuridica. La decisione serve da monito: non è possibile utilizzare i pochi spiragli concessi dalla legge per tentare di riaprire una discussione sul merito della colpevolezza o sulla ricostruzione dei fatti. La scelta di patteggiare implica una rinuncia alla contestazione nel merito, e il ricorso per cassazione patteggiamento non può diventare uno strumento per aggirare questa rinuncia.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i motivi sono esclusivamente: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante fosse basato su un motivo previsto dalla legge?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, sebbene il ricorrente avesse formalmente citato l’erronea qualificazione giuridica, la sua contestazione era in realtà una critica sul merito della vicenda. La Corte ha ritenuto che si trattasse di un pretesto per rimettere in discussione i fatti, cosa non consentita dopo un patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 16/03/1968
avverso la sentenza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO
j dato a
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso di COGNOME COGNOME è inammissibile perché pro r osto per L n motivo non consento;
considerato infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pe i introdotto dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza l patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, solo formalmente si enuncid un motivo consentito, in realtà, la contestazione si risolve in una censura di merito;
ritenuto che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrispor da a qu oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con i ricorso cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 n. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, B signani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME altro, Rv. 264153), ipotesi che non ricorre nel caso di specie;
ritenuto pertanto, che va dichiarata l’immediata inammissibilità del ricorso E X art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del corrente 3 I pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle an mende, ct – e si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il consigliere,estensore