Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2224 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2224 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA avverso il decreto del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO del Foro di Messina, con cui si è chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Messina nei confronti di NOME COGNOME, con il quale era stata disposta nei confronti di costui la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due.
Con il ricorso per cassazione la difesa del proposto ha dedotto due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 546 comma 1 lett. e), 125 e 129, comma 1, cod. proc. pen., in relazione a ll’art. 606, lett . e, cod. proc. pen..
Sia con il primo che con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la totale assenza di motivazione su due punti sollevati rispettivamente con il primo e con il secondo motivo
d ell’ appello avverso la misura genetica , costituti, dall’un lato, dalla contestazione del giudizio di pericolosità e, dall’altro, dalla eccessività della misura imposta, tale da essere preclusiva dell’attività lavorativa così come autorizzata dal Magistrato di sorveglianza in altra procedura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti.
Lungi dal delineare un’effettiva violazione di norme procedurali, come nell’ incipit delle relative rubriche, le doglianze articolate finiscono per contestare il merito del giudizio di prevenzione, ovvero il risultato cui sono approdati i giudici di primo e di secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze, sono stati concordi nel ritenere, al contrario, tali profili di pericolosità pienamente e integralmente riscontrati all’esito della analisi ricostruttiva del pregresso criminale d ell’imputato. Quanto si è osservato è tanto vero, che appena nella riga successiva della rubrica si indica la vera natura della critica al decreto, rappresentato da quella lettera e) del comma primo dell’art. 606 cod. proc. pen. che costituisce l’unico pertugio attraverso il quale il giudizio sul discorso giustificativo della decisione è consentito in Cassazione.
Sennonché, come accennato, tale pertugio non è percorribile in questa sede nel caso in cui ad essere oggetto della contestazione sia un provvedimento in materia di misure di prevenzione.
Costituisce infatti principio assodato che ‘in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n.44578 del 5 ottobre 2023, Imp. Armosino).
È, d’altra parte, lo stesso testo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 a prevedere che ‘Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge’.
Né si può sostenere, come pure si allude nel ricorso, che la motivazione sia del tutto inesistente, dato che il provvedimento, anche richiamando estensivamente quello
genetico, spiega sufficientemente le ragioni per cui la sentenza del giugno 2023 in materia di stupefacenti rappresenti un ulteriore tassello nella carriera criminale dell’imputato, così attualizzandone il giudizio di pericolosità. Quanto poi al secondo motivo di ricorso, la motivazione non è assolutamente mancante né errata, ma solamente fraintesa dalla difesa del ricorrente, essendo evidente che la Corte fa riferimento, nel valutare la relazione tra misura di prevenzione in pendenza di esecuzione di pena ‘domiciliare’ associata all’autorizzazione al lavoro esterno, all’operatività del disposto dell’art. 14 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME