Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
datc»3»vigEige parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto personalmente da COGNOME
Rilevato che l’impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore.
Rilevato che:
la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art.1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»;
la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto sttsso (Sez. 3, n. 11126 d 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in data 29 maggio 2024
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