Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dall’imputato. La normativa, modificata nel 2017, richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa decisione sottolinea l’importanza del patrocinio qualificato per accedere all’ultimo grado di giudizio, escludendo l’iniziativa personale della parte. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di impugnare la sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso, sottoscritto personalmente, lamentava l’eccessività della pena inflittagli e chiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione di secondo grado. L’atto veniva depositato in un’epoca successiva all’entrata in vigore di una cruciale riforma processuale, un dettaglio che si rivelerà determinante per l’esito del procedimento.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione Firmato dall’Imputato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La ragione è puramente procedurale e risiede nella mancanza di legittimazione del proponente. I giudici hanno evidenziato come la legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”) abbia modificato in modo sostanziale gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. A partire dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma, il ricorso per cassazione non può più essere presentato personalmente dalla parte, ma deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché il ricorso in esame era stato presentato personalmente dall’imputato dopo tale data, esso risultava privo di un requisito fondamentale per la sua validità.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su una precisa norma, l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità” quando questa è palese. La motivazione centrale è la carenza di legittimazione dell’imputato a proporre personalmente il ricorso. La ratio della riforma del 2017 è quella di elevare il livello tecnico dei ricorsi presentati alla Suprema Corte, garantendo che siano redatti da professionisti con una specifica competenza, capaci di individuare e argomentare correttamente i soli vizi di legittimità che possono essere fatti valere in quella sede. La sottoscrizione personale dell’imputato, pertanto, viola una norma imperativa che regola l’accesso al giudizio di cassazione.
Le Conclusioni
In conseguenza della dichiarata inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale del 2000), i giudici hanno condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi privi dei requisiti di legge e a tutelare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
Un imputato può firmare e presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. In base alla decisione e alla legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. Un ricorso firmato direttamente dall’imputato è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, quattromila euro) alla cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché è necessaria la firma di un avvocato specializzato per il ricorso per cassazione?
La legge richiede l’intervento di un avvocato cassazionista per assicurare che il ricorso sia tecnicamente adeguato e si concentri sui soli vizi di legittimità (errori di diritto), che sono l’oggetto del giudizio della Corte di Cassazione, evitando di riproporre questioni di fatto già decise nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando l’eccessività della pena inflittagli.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione.
Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall’imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024