Ricorso per Cassazione Inammissibile: Perché l’Avvocato è Indispensabile
L’ordinanza n. 37728/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla massima giurisdizione non ammette il ‘fai-da-te’. Un ricorso per Cassazione inammissibile è la conseguenza diretta della mancata osservanza delle regole formali, tra cui spicca l’obbligo di farsi assistere da un difensore specializzato. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della rappresentanza tecnica in gradi di giudizio così elevati e le pesanti conseguenze economiche di un errore procedurale.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Personale Respinto
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un privato cittadino avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Grosseto. L’aspetto determinante, che ha segnato l’esito del procedimento, è stata la modalità di presentazione dell’impugnazione: l’atto è stato redatto e depositato personalmente dal ricorrente, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato.
Nonostante le ragioni di merito che potevano sostenere il ricorso, la Corte di Cassazione si è fermata a un esame preliminare, concentrandosi esclusivamente sul rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La Decisione della Corte e il Principio di Diritto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per Cassazione inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile, sancita dal combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale.
L’Obbligo del Difensore Cassazionista
Queste norme impongono in modo tassativo che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Non è sufficiente essere avvocati; è necessario possedere una specifica abilitazione per patrocinare dinanzi alla Suprema Corte. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una violazione diretta di questa prescrizione, rendendo l’impugnazione irricevibile sin dall’inizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si sono basate sul consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2017) che ha definitivamente chiarito questo punto. La legge non lascia spazio a interpretazioni: la difesa tecnica specializzata è un requisito essenziale per accedere al giudizio di legittimità. La ratio di questa norma risiede nella complessità delle questioni trattate in Cassazione, che non riguardano il fatto in sé, ma la corretta applicazione della legge e la validità del procedimento. Di conseguenza, è necessario un filtro tecnico qualificato.
Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, applicata quando non vi sono elementi per ritenere che l’errore sia stato incolpevole. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse colpevole nel determinare la causa di inammissibilità, non avendo seguito le chiare disposizioni di legge.
Le conclusioni
La decisione in commento è un monito importante: nel processo penale, e in particolare nei gradi più alti di giudizio, le regole procedurali hanno un’importanza cruciale. Tentare di agire personalmente in contesti che richiedono obbligatoriamente l’assistenza di un professionista qualificato non solo è inutile ai fini del risultato sperato, ma può comportare significative conseguenze economiche. L’inammissibilità del ricorso preclude ogni discussione sul merito della questione e aggiunge al carico del ricorrente il pagamento delle spese e di una sanzione. Pertanto, affidarsi a un avvocato cassazionista non è una scelta, ma un requisito imprescindibile per tutelare i propri diritti dinanzi alla Corte di Cassazione.
È possibile presentare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, il provvedimento stabilisce chiaramente che il ricorso per Cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La sanzione pecuniaria viene applicata sempre in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza della declaratoria di inammissibilità, a meno che non emergano elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIESOLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di GROSSETO
dato – AVV_NOTAIO~COGNOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente da NOME COGNOME, in violazione del combiNOME disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricors con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 11/07/2024.