Ricorso Cassazione Inammissibile: Perché la Difesa Fai-da-Te Non Funziona
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un passo cruciale e tecnicamente complesso nel sistema giudiziario penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il ‘fai-da-te’ legale non è ammesso. Se un ricorso non è firmato da un avvocato abilitato, viene dichiarato ricorso cassazione inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo presenta. Analizziamo questa decisione per capire perché la difesa tecnica è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal reclamo di un detenuto avverso una decisione del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila. Il Tribunale aveva respinto la sua richiesta in materia di corrispondenza, specificamente riguardo l’autorizzazione all’uso della posta elettronica. Insoddisfatto della decisione, il detenuto ha deciso di impugnare il provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione, redigendo e presentando il ricorso personalmente.
La Decisione sul Ricorso Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile, introdotta con la riforma del processo penale (Legge n. 103 del 2017). Questa regola impone che qualsiasi ricorso presentato alla Suprema Corte debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti.
Le Conseguenze Economiche
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede anche il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono puramente procedurali e si basano su un’interpretazione rigorosa della legge. L’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, nella sua versione attuale, è esplicito: solo gli avvocati cassazionisti hanno la ‘legittimazione’ a presentare ricorsi in Cassazione.
Il ricorrente, agendo personalmente, ha violato questa norma. La Corte ha sottolineato che, poiché il provvedimento impugnato e il successivo ricorso sono entrambi successivi all’entrata in vigore della riforma, non vi erano dubbi sull’applicabilità della nuova disciplina.
La condanna alla sanzione pecuniaria è stata giustificata richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Secondo tale principio, la sanzione è dovuta a meno che non emergano elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità. In questo caso, l’errore procedurale non era scusabile e, pertanto, la sanzione è stata confermata.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: la procedura penale, specialmente nei gradi più alti di giudizio, è governata da regole formali severe. L’obbligo di avvalersi di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e competenza tecnica, essenziale per tutelare i diritti in modo efficace davanti alla Suprema Corte. Ignorare questa regola porta inevitabilmente a un ricorso cassazione inammissibile, con la conseguenza non solo di non vedere esaminata la propria istanza, ma anche di subire una condanna economica.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. Secondo l’ordinanza, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, i ricorsi alla Corte di Cassazione devono essere sottoscritti esclusivamente da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa succede se si presenta un ricorso in cassazione senza un avvocato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, respingendo l’atto per un vizio di forma.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prove che escludano la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo in materia di corrispondenza (autorizzazione utilizzo posta elettronica) avanzato da NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente NOME COGNOME.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iF ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024