Ricorso per cassazione inammissibile: l’importanza del difensore
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma le sue modalità sono regolate da precise norme procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la necessità inderogabile dell’assistenza di un avvocato specializzato per adire la Suprema Corte. Analizziamo il caso che ha portato a un ricorso per cassazione inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso Personale
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in due anni e otto mesi di reclusione e seimila euro di multa.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza proponendo personalmente, senza l’ausilio di un legale, ricorso per cassazione. Nel suo atto, lamentava una presunta carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione di una causa di non punibilità.
La Decisione della Cassazione: un ricorso per cassazione inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiuso la porta a qualsiasi discussione nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e non aggirabile, sancita dall’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale.
La Riforma della Legge n. 103/2017
È fondamentale comprendere che la normativa è stata modificata dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103 del 2017). Questa legge ha stabilito, senza eccezioni, che l’atto di ricorso per cassazione, così come i motivi nuovi e le memorie, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Presentare il ricorso personalmente, come ha fatto l’imputato, costituisce un vizio insanabile che preclude l’esame della questione.
Le Motivazioni della Corte e le Conseguenze Economiche
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), la quale ha confermato che questa regola si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della novella legislativa. Non vi sono margini per interpretazioni diverse: la difesa tecnica da parte di un avvocato cassazionista è un requisito imprescindibile.
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, un principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. L’errore procedurale è stato, quindi, considerato colpevole.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per chi Ricorre in Cassazione
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: il giudizio di Cassazione è un procedimento altamente tecnico, riservato al controllo di legittimità delle decisioni di merito. Il fai-da-te processuale non è ammesso. Chiunque intenda presentare un ricorso alla Suprema Corte deve obbligatoriamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Tentare di agire personalmente non solo garantisce il fallimento dell’iniziativa, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile, ma espone anche a significative sanzioni economiche, trasformando un tentativo di far valere i propri diritti in un ulteriore aggravio di spese.
 
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge (art. 613, comma 1, c.p.p.) stabilisce che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. Inoltre, a norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La Corte ha applicato l’art. 616 c.p.p. perché non ha riscontrato elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. La presentazione personale del ricorso, contro una chiara norma di legge, è stata considerata una causa di inammissibilità colpevole.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7274  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
cletere~ – a-14e – perrt ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del GLYPH 2023 la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza 10 febbraio 2023 del Tribunale di Lodi resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 otto 1990, n. 309 così come riqualificato dalla medesima Corte.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione, lamentando l’assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso (da trattarsi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, in quanto proposto personalmente, e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizion superiori ai sensi dell’art. 613 comma i cod. proc. pen., così come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103. Vero è infatti che la legge 103 cit., modificand l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen., ha stabilito che tanto l’atto di ricorso qua le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ed è stato al affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ric proposti – come in specie -successivamente all’entrata in vigore della novell (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la pa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente