Ricorso Cassazione Inammissibile: L’Obbligo di Firma dell’Avvocato
Nel complesso panorama della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la necessità imprescindibile dell’assistenza di un avvocato specializzato per adire la Suprema Corte. Analizziamo come un ricorso cassazione inammissibile possa derivare dal mancato rispetto di questa regola, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un decreto emesso dal Giudice di Sorveglianza. La particolarità della vicenda risiede nella modalità di presentazione del ricorso: l’atto è stato redatto e sottoscritto personalmente dal diretto interessato, senza l’intervento di un difensore.
La Normativa sul Ricorso Cassazione Inammissibile
Il Collegio ha immediatamente rilevato una criticità procedurale insuperabile. La Corte ha osservato che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il successivo ricorso erano avvenuti dopo il 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando).
Questa legge ha introdotto una modifica fondamentale agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, escludendo la facoltà per l’imputato (o il condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione. La nuova normativa stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la decisione della Corte è stata netta e consequenziale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa procedura accelerata è prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto proprio dalla Riforma Orlando per i casi di inammissibilità manifesta.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione letterale e inequivocabile della legge. La Riforma del 2017 ha voluto elevare il livello di tecnicismo del ricorso in Cassazione, riservandolo a professionisti con una specifica qualificazione. L’obiettivo è quello di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, assicurando che le vengano sottoposte solo questioni di diritto complesse e formulate con la dovuta perizia tecnica. La Corte ha richiamato anche un suo precedente a Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017), che aveva già consolidato questo principio, specificando che la nuova regola si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l’entrata in vigore della legge.
La dichiarazione di inammissibilità de plano è la diretta conseguenza della mancanza di un requisito essenziale dell’atto, rendendo superfluo qualsiasi approfondimento. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è solo una conseguenza processuale, ma funge anche da deterrente contro la presentazione di impugnazioni prive dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un monito chiaro: il “fai da te” giudiziario non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione. La complessità del giudizio di legittimità richiede necessariamente l’intervento di un avvocato cassazionista. Ignorare questa regola non solo preclude la possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma comporta anche un esborso economico non trascurabile. Per i cittadini, la lezione è di affidarsi sempre a un legale qualificato per navigare le complesse acque della procedura penale, specialmente nei suoi gradi più alti.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dal condannato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini il merito della questione. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria applicata in questo caso specifico?
Nel caso di specie, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 15/05/1974
avverso il decreto del 31/08/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e sottoscritto il 31 agosto 2023.
Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.