Ricorso Cassazione: Obbligatoria la Firma dell’Avvocato Cassazionista
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore abilitato, a pena di inammissibilità. Questa pronuncia, in linea con l’orientamento consolidato dopo la riforma del 2017, chiarisce che la facoltà per l’imputato o il condannato di presentare personalmente l’atto è venuta meno, sottolineando l’importanza del patrocinio qualificato nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in via definitiva, proponeva personalmente un ricorso avverso un’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza. Sia l’ordinanza impugnata sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), che ha introdotto modifiche significative alle norme sulle impugnazioni penali.
Il ricorso, pertanto, è stato presentato senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, contravvenendo alle nuove disposizioni procedurali.
La Decisione sul Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che la normativa vigente, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017, esclude categoricamente che l’imputato o il condannato possano proporre personalmente un ricorso cassazione. La legge ora prevede, come requisito di ammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su una chiara interpretazione delle norme procedurali. La Legge n. 103/2017 ha modificato gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, eliminando la possibilità per la parte privata di presentare autonomamente il ricorso in Cassazione. Questo intervento legislativo mira a garantire un più elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che è deputato a verificare la corretta applicazione della legge e non a rivalutare i fatti del processo.
La Corte ha inoltre precisato che, data la natura personale dell’atto di impugnazione, sono irrilevanti sia l’eventuale autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato. Tali formalità, infatti, non attribuiscono al difensore la titolarità dell’atto, che deve essere interamente redatto e sottoscritto dal legale per essere valido.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, quando non sia possibile escludere una colpa da parte del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un punto fermo della procedura penale post-riforma: per accedere al giudizio di Cassazione è indispensabile l’assistenza di un avvocato cassazionista. I cittadini devono essere consapevoli che il tentativo di agire personalmente in questa sede non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come il pagamento delle spese e di una multa. La pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per tutelare i propri diritti nelle più alte sedi giurisdizionali, rispettando scrupolosamente le forme e i requisiti previsti dal codice di rito.
Un condannato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. La facoltà di proporre personalmente il ricorso è stata esclusa.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a rilevare il difetto formale, chiudendo il procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non si escludono profili di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48133 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48133 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATENANUOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
ydato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria. Sia il provvedimento impugnato si il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi, del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comm 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME Rv. 281475, che evidenzia come siano irrilevanti, stante la natura personale dell’ impugnatorio, tanto l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione ricorso, quanto la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del manda difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al dif la titolarità dell’atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere d inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colp anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 d 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.