Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18019 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME a CASALINCONTRADA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/09/2016 del GIUDICE DI PACE di CHIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di reclamo del 30 maggio 2023 ex art. 410 bis cod. proc. pen. indirizzato al Tribunale di Chieti, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, NOME COGNOME, personalmente, eccepiva la nullità della “eventuale” archiviazione del procedimento instaurato con la sua denuncia del 16 luglio 2015, non avendo ricevuto la comunicazione dell’avvenuta richiesta del pubblico ministero di archiviazione.
Allegava al reclamo una certificazione della segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti in cui si attestava che il procedimento in oggetto era stato iscritto a carico di NOME COGNOME per la violazione dell’art. 59 cod. pen., commessa il 4 maggio 2011 e, che su richiesta del pnn del 15 settembre 2015, lo stesso era stato archiviato dal Giudice di pace con decreto del 30 settembre 2016.
Il Tribunale di Chieti (a cui, come si è visto era stato, anche, inviato i suddetto reclamo) l’ha trasmesso a questa Corte di cassazione in applicazione dell’allora vigente art. 410 comma 1 bis cod. proc. pen. (modificato poi con la legge n. 103/2017) che prevedeva non il reclamo ma il ricorso per cassazione nel caso in cui il decreto di archiviazione fosse stato emesso senza comunicarne la richiesta al denunciante che l’aveva sollecitata in denuncia/querela.
Il Tribunale inviava anche, in allegato, copia dei documenti attestanti i tentativi di notifica della richiesta dell’archiviazione da parte del pm al denunciante all’indirizzo di INDIRIZZO in Casalincontrada INDIRIZZO, presso il quale lo stesso era risultato irreperibile, indirizzo che, nel reclamo, viene tuttavia confermato come il domicilio del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il medesimo, infatti, del 30 maggio 2023, è stato presentato dalla parte personalmente quando, invece, l’art. 613 cod. proc. pen., come mod. dall’art. 1, comma 63, L. 23 giugno 2017, n. 103 prevede che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Requisito che deve essere rispettato anche quando il ricorso sia conseguente alla conversione di diverso atto impugNOMErio (Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, deo. 14/02/2024, COGNOME, Rv. 285990).
La conseguente inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favo -e della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 21 marzo 2024.