Ricorso per Cassazione Inammissibile: Perché è Obbligatorio l’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte non può essere un’iniziativa ‘fai-da-te’. La mancanza dell’assistenza di un difensore abilitato rende l’atto nullo, portando a una dichiarazione di ricorso per cassazione inammissibile con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni e le implicazioni pratiche di questa regola.
I Fatti del Caso: dalla Richiesta di Differimento al Ricorso Personale
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. L’uomo aveva chiesto il differimento dell’esecuzione della sua pena, una misura prevista in circostanze particolari, come gravi motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza, con un’ordinanza del 29 aprile 2024, ha respinto la sua istanza.
Contro questa decisione, il detenuto ha deciso di agire personalmente. Ha redatto e depositato una dichiarazione di impugnazione presso l’ufficio matricola del carcere, proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione e le Conseguenze del Ricorso per Cassazione Inammissibile
L’esito del ricorso è stato netto e perentorio. La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle ragioni del ricorrente, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile.
La conseguenza di questa dichiarazione non è stata solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una violazione formale insuperabile: il difetto di legittimazione del ricorrente. L’ordinanza spiega che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale è stato modificato in modo molto chiaro. La norma oggi prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte richiama un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), che ha stabilito in modo definitivo come questa regola si applichi a qualsiasi tipo di provvedimento, inclusi quelli in materia cautelare o di sorveglianza. Non è più possibile per la parte privata proporre personalmente il ricorso.
Nel caso specifico, è risultato irrilevante anche il fatto che il ricorrente avesse contestualmente nominato un difensore, riservandogli la facoltà di presentare motivi aggiuntivi. L’atto di impugnazione originario, essendo stato redatto e sottoscritto personalmente, era già viziato in modo insanabile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza della difesa tecnica qualificata nei giudizi di legittimità. Il principio affermato è che l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un filtro tecnico essenziale, garantito dalla professionalità di un avvocato specializzato. Tentare di agire in autonomia in questa sede non solo è destinato al fallimento per motivi procedurali, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione ribadisce che le norme sulla forma e la sottoscrizione degli atti non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia.
È possibile presentare un ricorso in Corte di Cassazione personalmente, senza un avvocato?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è inammissibile.
Questa regola vale per tutti i tipi di provvedimenti impugnabili in Cassazione?
Sì. La Corte, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite, afferma che l’obbligo di difesa tecnica vale per il ricorso avverso “qualsiasi tipo di provvedimento”, compresi quelli emessi dal Tribunale di Sorveglianza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti; I , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 147 cod.pen. o 47-ter Ord.pen, presentata da COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione NOME COGNOME, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l’ufficio matricola del carcere.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. GLYPH Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
La contestuale nomina di un difensore, riservando a questi la presentazione di ulteriori e autonomi motivi, è palesemente irrilevante, essendo in ogni caso inammissibile il ricorso redatto personalmente.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pyesidente