Ricorso in Cassazione: Perché è Inammissibile Senza un Avvocato Patrocinante
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase delicata e altamente tecnica del processo penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: l’assistenza di un difensore specializzato non è un’opzione, ma un requisito di ammissibilità. L’inosservanza di questa norma comporta conseguenze severe, come la dichiarazione di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo insieme il caso per comprendere la logica dietro questa regola procedurale.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato con una sentenza divenuta irrevocabile nel 2011, si rivolgeva al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione per chiedere la revoca parziale di tale condanna. Il Tribunale, dopo aver esaminato l’istanza, la rigettava con un’ordinanza.
Contro questa decisione, il condannato decideva di agire personalmente, presentando un ricorso in Cassazione senza avvalersi dell’assistenza di un legale. Proprio questa modalità di presentazione dell’atto è diventata il punto centrale della successiva decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte e il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente formale. La Corte ha semplicemente applicato alla lettera quanto previsto dalla legge in materia di ricorsi davanti alla massima giurisdizione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: in primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, gli è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, poiché la Corte ha ritenuto che l’inammissibilità fosse dovuta a una sua colpa.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si basa su un unico, decisivo riferimento normativo: l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Il legislatore ha voluto in questo modo assicurare che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un elevato tecnicismo, sia affrontato solo con l’assistenza di professionisti dotati di una specifica competenza. Il ricorso personale del cittadino, ammesso in altri gradi di giudizio o per altri atti, è escluso in questa sede. La firma dell’avvocato patrocinante in Cassazione non è una mera formalità, ma una garanzia di professionalità e un filtro per evitare che la Corte sia investita di questioni infondate o mal formulate. Poiché nel caso di specie il ricorso era stato presentato personalmente dal condannato, mancava il requisito essenziale richiesto dalla legge, rendendo l’atto irrimediabilmente inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: il fai-da-te non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione. La norma che impone l’assistenza di un avvocato specializzato serve a tutelare la funzione stessa della Corte, che è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e non di riesaminare i fatti. Per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione, è quindi indispensabile affidarsi a un difensore abilitato, per non vedere la propria istanza rigettata per motivi formali, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale richiede obbligatoriamente che l’atto di ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esaminerà il merito della questione e l’atto non produrrà alcun effetto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da COGNOME NOME di revoca parziale della sentenza di condanna emessa dal GIP del Tribunale di Taranto in data 5/10/2010, irrevocabile il 20/12/2011;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024