Ricorso Cassazione Inammissibile: Il Ruolo Cruciale dell’Avvocato
L’accesso alla Corte di Cassazione, il più alto grado della giustizia italiana, è regolato da norme procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un errore formale possa precludere l’esame nel merito di un caso, rendendo un ricorso Cassazione inammissibile. Il caso in esame dimostra in modo inequivocabile l’importanza di affidarsi a un difensore specializzato per navigare le complesse acque della procedura penale.
I Fatti del Caso: Un Appello Fai-da-Te
La vicenda trae origine da una condanna per un reato contro il patrimonio, confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha deciso di tentare l’ultima carta, proponendo ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, ha commesso un errore fatale: ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di ricorso, senza avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile e senza appello
L’esito era, purtroppo per il ricorrente, scontato. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. La Corte non è nemmeno entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. La decisione si fonda su una norma chiara e inequivocabile del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Una Firma che Costa Cara
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione combinata degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. L’articolo 613, in particolare, stabilisce in modo tassativo che l’atto di ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa regola, nota come “patrocinio speciale”, non è un mero formalismo.
La sua ratio è quella di garantire che alla Corte Suprema giungano solo ricorsi tecnicamente ben formulati, che si concentrino su questioni di legittimità (cioè sulla corretta interpretazione e applicazione della legge) e non su riesami dei fatti, che sono di competenza dei giudici di merito. La firma di un avvocato cassazionista funge da filtro qualitativo, assicurando che l’ultimo grado di giudizio non sia congestionato da impugnazioni infondate o mal formulate.
La conseguenza di questa violazione procedurale è stata duplice. In primo luogo, il rigetto in rito del ricorso. In secondo luogo, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità è avvenuta, inoltre, senza le formalità di procedura, con una decisione de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., a sottolineare la palese evidenza del vizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale. La tentazione del “fai-da-te” in ambito legale, soprattutto nei gradi più alti di giudizio, è una strada che porta quasi certamente a un esito negativo. Le norme procedurali non sono ostacoli burocratici, ma garanzie di ordine e funzionalità del sistema giudiziario.
L’insegnamento pratico è cristallino: il ricorso per Cassazione è un atto tecnico complesso che richiede necessariamente l’intervento di un professionista qualificato. Affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale non è una scelta, ma un requisito indispensabile per avere una possibilità concreta che le proprie ragioni vengano ascoltate dalla Suprema Corte.
Un imputato può firmare personalmente il proprio ricorso per Cassazione?
No. L’ordinanza conferma che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Un ricorso firmato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
La Corte non esamina il merito del caso, ovvero le ragioni dell’impugnazione. Dichiara semplicemente l’inammissibilità e, come conseguenza, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammontava a 4.000 euro.
La Corte deve sempre tenere un’udienza per dichiarare un ricorso inammissibile?
No. Come specificato nel provvedimento, quando la causa di inammissibilità è palese, come in questo caso, la Corte può dichiararla senza le formalità di un’udienza, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31522 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RONCAL NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
7
( dato avviso alle parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato l condanna dello stesso per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 525 comma 1, nn. 2 e 4 cod. Pen.;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, co 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmen dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della di cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. Pen., e ch consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.