Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2222 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2222 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNÒ il DATA_NASCITA avverso il decreto del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Catania ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di NOME COGNOME, con il quale era stata disposta nei confronti di costui la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, con cauzione di € 1.500,00.
Con il ricorso per Cassazione la difesa del proposto ha dedotto due motivi, entrambi incentrati sulla violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 199 cod. pen. ed all’art. 4 della legge n. 1423/1956, si lamenta la valutazione in ordine alla pericolosità sociale dello COGNOME, in particolare con riferimento a:
mancata considerazione dell’attività lavorativa e del percorso di recupero della persona sottoposta a misura;
errata valutazione delle frequentazioni;
illogicità della motivazione sulla presunta sproporzione dei redditi.
Con il secondo motivo, si lamenta la durata della misura applicata nel caso concreto, eccessiva e sproporzionata rispetto al profilo criminale ed alle circostanze del caso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati.
È la stessa intestazione dei motivi, ancor prima della loro integrale lettura, a disvelare la natura di merito delle doglianze avanzate. Infatti, la rubrica dei due motivi menziona (oltre alla violazione di legge) il vizio di motivazione, cioè propone questioni che afferiscono al merito, piuttosto che alla legittimità, del provvedimento impugnato, così esponendo censure non scrutinabili in sede di legittimità nel corso del procedimento di prevenzione. È lo stesso testo dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 , infatti, a prevedere che ‘Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge’. Costituisce, d’altro canto, principio assodato che ‘in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n.44578 del 5 ottobre 2023, Imp. AVV_NOTAIO).
Né le cose cambiano, se si passa dalla rubrica del motivo, alla parte esplicativa: esaminando gli argomenti esposti, si comprende che con le censure svolte, il ricorrente contesta, sotto vari profili, l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la categoria della pericolosità sociale del ricorrente, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione cioè nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Occorre peraltro aggiungere che la formulazione stessa dei motivi è totalmente generica, giacché non enuclea, dopo l’enunciazione di massima, né la violazione di legge (che sarebbe consentita) né il vizio di motivazione (comunque precluso), quasi a pretendere da questa Corte un onere di integrazione della istanza di parte che, per ovvie ragioni sistematiche, non può trovar spazio nel sistema processuale penale italiano, non
potendosi attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato ed indeterminato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.
Infine, è proprio la lettura dei motivi, tra pg. 2 e 3, a rendere evidente che il vizio dedotto, peraltro in forma embrionale e senza reale confronto con la misura impugnata, è quello di motivazione, facendosi menzione di mancata considerazione di alcune circostanze, di errata valutazione di altre, di illogicità (nemmeno manifesta, come pure sarebbe necessario, ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) della motivazione, motivi, tutti, non consentiti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME