Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Suprema Corte Chiarisce i Limiti
Un ricorso in Cassazione inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più frustranti del terzo grado di giudizio. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza due principi cardine della procedura penale: la necessità di motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi, e i limiti invalicabili posti al sindacato di legittimità sulla determinazione della pena. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come strutturare un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata e la violazione di diverse norme del codice penale. Inoltre, contestava il trattamento sanzionatorio, ovvero la quantificazione della pena decisa dai giudici di merito.
Il ricorso si fondava su argomentazioni che, secondo la difesa, avrebbero dovuto portare all’annullamento della decisione di secondo grado. Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato una prospettiva radicalmente diversa, concentrandosi non sul merito delle questioni, ma sulla loro stessa ammissibilità.
La Decisione sul ricorso in Cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione. In primo luogo, i motivi relativi alla presunta illogicità della motivazione e alla violazione di legge sono stati giudicati come una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, la critica mossa alla quantificazione della pena è stata ritenuta inammissibile in quanto attinente alla discrezionalità del giudice di merito, un’area che sfugge al controllo della Cassazione se esercitata in modo logico e non arbitrario.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Anzitutto, viene sottolineato che un motivo di ricorso per Cassazione non può limitarsi a essere una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. Il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza che si impugna, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Ripetere le stesse doglianze, già puntualmente disattese dal giudice precedente, svuota il ricorso della sua funzione tipica, rendendolo non specifico e solo “apparente”.
Per quanto riguarda la questione della pena, la Corte ribadisce un principio consolidato: la graduazione della pena (la scelta della pena base, gli aumenti per le circostanze aggravanti, le diminuzioni per le attenuanti) è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non può essere censurato in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero adeguatamente motivato la loro scelta sanzionatoria, richiamando gli elementi ritenuti decisivi, e che quindi non vi fosse spazio per un intervento correttivo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Dimostra che il successo di un’impugnazione di legittimità non dipende dalla generica contestazione della sentenza precedente, ma dalla capacità di individuare e argomentare vizi specifici che rientrino nelle strette maglie del giudizio di Cassazione. È inutile e controproducente riproporre le stesse argomentazioni fattuali o criticare scelte discrezionali del giudice se queste sono supportate da una motivazione sufficiente e logica. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e mirato, pena la declaratoria di un ricorso in Cassazione inammissibile con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti nei gradi precedenti, mancando così del requisito di specificità. In pratica, il ricorso non formula una critica argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre vecchie tesi.
È possibile contestare l’entità della pena decisa dal giudice con un ricorso in Cassazione?
No, di regola non è possibile. La determinazione della pena (trattamento sanzionatorio) rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la fine del processo e la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43146 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’illogicità della motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158, 159 e 161, comma 2, cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
considerato che il motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagg. 4-5;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023