Ricorso Cassazione Inammissibile: La Firma dell’Imputato Non Basta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso presentato personalmente dall’imputato è sempre nullo. Questa regola sul ricorso cassazione inammissibile vale anche se la firma del ricorrente è stata autenticata da un avvocato cassazionista. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata dal Tribunale di Rimini e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di merito, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto veniva sottoscritto personalmente dall’imputato stesso, e non dal suo difensore. Questo dettaglio procedurale si è rivelato fatale per le sorti dell’impugnazione.
Il Principio di Diritto e il Ricorso Cassazione Inammissibile
La Suprema Corte, nel valutare l’atto, ha immediatamente rilevato un vizio insanabile. La legge processuale penale stabilisce requisiti di forma molto stringenti per il ricorso in Cassazione. Uno di questi è che l’atto deve essere redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, ovvero un avvocato cassazionista. La ratio di questa norma risiede nella natura tecnica e complessa del giudizio di legittimità, che richiede competenze specifiche per formulare correttamente i motivi di ricorso, i quali possono riguardare solo violazioni di legge e non una rivalutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Settima Sezione Penale hanno dichiarato il ricorso cassazione inammissibile basandosi su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Hanno richiamato precedenti sentenze (tra cui Cass. n. 44401/2019 e n. 11126/2021) per sottolineare come la sottoscrizione personale dell’imputato costituisca una causa di inammissibilità assoluta. La Corte ha precisato che neanche l’autenticazione della firma da parte di un avvocato cassazionista può ‘salvare’ il ricorso. L’autentica, infatti, certifica solo l’identità del firmatario, ma non sostituisce la necessaria assunzione di paternità dell’atto da parte del difensore qualificato. In sostanza, l’atto deve nascere e provenire professionalmente dall’avvocato, non dalla parte privata.
Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante sull’importanza del rispetto delle regole procedurali. Un errore formale, come la mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato cassazionista, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al massimo organo della giustizia penale. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra come, nel processo penale, la sostanza non possa mai prescindere dalla forma.
Un imputato può firmare personalmente il ricorso per cassazione?
No, l’ordinanza conferma che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
Se la firma dell’imputato è autenticata da un avvocato cassazionista, il ricorso è valido?
No, la Corte ha specificato che l’autenticazione della firma non sana il vizio. L’atto deve provenire ed essere sottoscritto dal difensore, non dalla parte personalmente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
1 COGNOME avviso a le par i;
udita la relazione svolt dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 13 aprile 2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Rimini di condanna in ordine al reato di cui all’art. 589 commi 1 e 2 cod. pen commesso in Cattolica il 18 maggio 2011
Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall’imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del COGNOME ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024