Ricorso cassazione inammissibile: quando i motivi sono aspecifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è fondamentale articolare motivi di diritto specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso per cassazione inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano slegate dalla decisione impugnata. Questo caso offre una lezione cruciale sull’importanza della correlazione tra i motivi del ricorso e le ragioni della sentenza.
Il caso: dalla condanna al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un’imputata per il reato di sostituzione di persona, aggravato da una recidiva reiterata. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Bologna, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il fulcro del suo gravame era un’unica doglianza: la presunta violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
I motivi del ricorso: una critica fuori bersaglio
L’imputata, attraverso il suo difensore, ha sviluppato argomentazioni che, secondo la valutazione della Suprema Corte, risultavano “non conferenti” rispetto a quanto stabilito dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non affrontava né criticava il ragionamento giuridico che aveva portato i giudici di secondo grado a prendere la loro decisione. L’atto di impugnazione ometteva di esplicitare su quale base logico-giuridica si fondassero le censure mosse, rendendo di fatto impossibile per la Cassazione valutare la fondatezza della critica.
Le motivazioni della Corte: il principio di correlazione e il ricorso per cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Richiamando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2017), i giudici hanno ribadito che un ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando i motivi sono intrinsecamente vaghi o indeterminati, ma anche quando manca una “necessaria correlazione” con le ragioni che fondano il provvedimento impugnato.
Questo significa che l’atto di impugnazione non può essere un’esposizione astratta di lamentele, ma deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende contestare. Deve analizzare le motivazioni del giudice precedente, individuarne i presunti errori di diritto e argomentare in modo specifico perché tali motivazioni sarebbero errate. Ignorare il percorso logico-giuridico della decisione impugnata equivale a presentare un ricorso “aspecifico”, destinato a essere respinto senza un esame del merito.
Conclusioni: l’importanza della specificità nel ricorso
La decisione in commento è un monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. Ogni motivo di ricorso deve essere mirato, pertinente e costruito come una critica puntuale e argomentata della sentenza che si impugna. L’inosservanza di questo requisito di specificità e correlazione non solo porta a una declaratoria di inammissibilità, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La giustizia, specialmente nel suo grado più alto, esige chiarezza e precisione.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile non solo quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non hanno una necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, risultando quindi aspecifici.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono avere una ‘necessaria correlazione’ con la sentenza impugnata?
Significa che l’atto di impugnazione deve confrontarsi direttamente con il ragionamento giuridico della sentenza che si contesta. Non può ignorare le motivazioni del giudice precedente, ma deve analizzarle e criticarle in modo puntuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME natRa BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di sostituzione di persona (con recidiva reiterata ed infraquinquennale);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta violazione di quanto alla mancata sostituzione della pena irrogata con quella della detenzione domiciliare aspecifico in quanto la ricorrente ha sviluppato argomentazioni non conferenti rispett quanto stabilito dalla Corte distrettuale e ha omesso di esplicitare il ragionamento sul base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto ne giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammiss non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino de necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnaz risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.