Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME NOME (che ha ribadito le ragioi del ricorso con memoria) e COGNOME NOMENOME
osservato che entrambi i ricorrenti, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, contestano la conferma di responsabilità, proponendo censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, di contro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, cori motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908; Sez. 2, n 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 – 02; Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, COGNOME, Rv. 248662; Sez. 2, n. 2061 del 19/10/1971, dep. 1972, Leone, Rv. 120649), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che le contestazioni TARGA_VEICOLO relative alla provvisionale GLYPH proposte nell’interesse di COGNOME NOME non sono consentite in quanto il provvedimentc con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimentc del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e
G, Rv. 261536; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 – dep.19911, Capelli, Rv. 18672201);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spse della parte civile non debba essere accolta tenuto conto del fatto che la parte richiedente non ha fornito un contributo rilevante al contraddittorio processual(Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 – 01; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, Dep. 2019, COGNOME Bartolo, Rv. 275524).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile delle spese processuali.
Così deciso, il 10 settembre 2024.