Ricorso per Cassazione Inammissibile: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
L’ordinanza in esame offre un chiaro monito sull’importanza delle regole procedurali nel sistema giudiziario italiano. Un errore apparentemente formale può avere conseguenze sostanziali, come la dichiarazione di un ricorso per cassazione inammissibile e l’imposizione di sanzioni pecuniarie. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale introdotto dalla riforma del 2017: il ricorso in Cassazione deve essere sempre redatto e sottoscritto da un avvocato abilitato, senza eccezioni.
I Fatti del Caso: Un Errore Formale Costoso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un privato cittadino avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’aspetto cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è che il ricorso è stato redatto e depositato personalmente dal diretto interessato, senza l’assistenza e la firma di un legale. Questo dettaglio, lungi dall’essere una mera formalità, rappresenta una violazione diretta delle norme che regolano l’accesso alla Corte di Cassazione, innescando la procedura per la declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ha immediatamente rilevato il vizio procedurale. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, data l’assenza di elementi che potessero giustificare l’errore e quindi escludere la colpa, ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una base normativa solida e inequivocabile. Il fulcro della motivazione risiede nel combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Questa riforma ha introdotto un requisito essenziale per la proposizione del ricorso per cassazione: la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. I giudici hanno sottolineato che questa regola non ammette deroghe e che la presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce una violazione insanabile. La Corte ha inoltre richiamato un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo principio, confermando che l’obbligo del patrocinio qualificato è inderogabile. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che la prevede in caso di inammissibilità quando non sia possibile escludere la colpa del ricorrente.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce con fermezza un principio cardine del processo penale di legittimità: l’accesso alla Corte di Cassazione è un procedimento altamente tecnico che richiede necessariamente la competenza di un avvocato cassazionista. La decisione serve da monito per i cittadini, evidenziando che il “fai-da-te” in ambito legale, specialmente a livelli così alti di giudizio, non è una strada percorribile e può portare a conseguenze negative sia dal punto di vista processuale (la chiusura del caso senza esame nel merito) sia economico. La rigidità della norma mira a garantire la qualità e la serietà dei ricorsi presentati alla Suprema Corte, filtrando le impugnazioni e assicurando che solo quelle tecnicamente fondate e correttamente formulate vengano esaminate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato personalmente dall’interessato e non era sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, come richiesto obbligatoriamente dalla legge.
Quale normativa impone la firma di un avvocato cassazionista?
L’obbligo è imposto dal combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13437 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
_ dato avviso – alle
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letto il ricorso;
rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presenta personalmente da NOME COGNOME, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento dell somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025