Ricorso per Cassazione Inammissibile: Analisi di una Recente Ordinanza
Il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima possibilità di impugnazione nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un errore formale può compromettere irrimediabilmente l’esito del giudizio, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile ancor prima che i giudici ne esaminino il merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di due errori procedurali fatali che ogni avvocato e cittadino dovrebbe conoscere.
I Fatti del Caso
Tre persone, condannate con sentenza dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, le modalità di presentazione e i motivi addotti si sono rivelati non conformi alle stringenti regole del codice di procedura penale, portando a una decisione netta da parte della Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una breve ma incisiva ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare di ammissibilità, che i ricorsi non hanno superato. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Due Errori Procedurali Fatali che rendono un ricorso per cassazione inammissibile
Le motivazioni della Corte si basano su due principi fondamentali della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Ricorso Sottoscritto Personalmente dall’Imputato
Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione apparentemente semplice: era stato redatto e sottoscritto personalmente dall’imputato. La Corte ha richiamato l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Il “fai da te” legale, in questo grado di giudizio, non è ammesso. La norma mira a garantire un’adeguata qualità tecnica della difesa, data la complessità delle questioni trattate dalla Suprema Corte.
I Motivi di Ricorso non Consentiti nel Patteggiamento
Gli altri due ricorsi, presentati nell’interesse degli altri due imputati, sono stati respinti perché proposti per un motivo non deducibile. I ricorrenti lamentavano una violazione di legge per la presunta mancata verifica da parte del giudice di primo grado dell’assenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, la sentenza impugnata era una sentenza di “patteggiamento”.
La Corte ha evidenziato come l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale (anch’esso introdotto dalla legge n. 103/2017) limiti tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La presunta omessa valutazione delle cause di proscioglimento non rientra tra queste ipotesi. La legge restringe l’appello per evitare impugnazioni dilatorie su sentenze che nascono da un accordo tra accusa e difesa.
Le Conclusioni: Il Rigore Formale come Garanzia di Efficienza
Questa ordinanza riafferma con forza il principio secondo cui l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a requisiti formali inderogabili. La necessità di un difensore specializzato non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità. Allo stesso modo, le limitazioni all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento servono a preservare la natura deflattiva dell’istituto. La conseguenza di un ricorso per cassazione inammissibile non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche che ne sottolineano la gravità.
Un imputato può scrivere e firmare personalmente il proprio ricorso per la Corte di Cassazione?
No. L’articolo 613 del codice di procedura penale richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha verificato le cause di proscioglimento?
No. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento, e questo specifico motivo non è incluso.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la persona che lo ha presentato viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 02/09/1973 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/11/1978
COGNOME NOME nato a BIELLA il 18/05/1998
avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLA
-visaffi – ; — udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME Marco é inammissibile perd é proposto personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato d legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cgssazio il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente redatto, e inammissibile;
rilevato che anche i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e Rnli ?vo Claud sono inammissibili perché proposti per un motivo non deducibile;
considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancil:a ver dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso ch ? l’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. [03, limit l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tanss ativam indicate;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e’: art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei icorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in I vore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorr nti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassal delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
GLYPH
stensore GLYPH
Il residente