Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Firma dell’Avvocato è Essenziale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima spiaggia nel processo penale, un’opportunità per far valere presunti errori di diritto commessi nei gradi di giudizio precedenti. Tuttavia, questa fase è regolata da norme procedurali estremamente rigide, la cui violazione può portare a una declaratoria di ricorso cassazione inammissibile, con conseguenze economiche significative. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una delle regole fondamentali: il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato cassazionista.
Il Caso in Esame
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente basava il suo unico motivo di ricorso su un presunto vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione di una causa di proscioglimento. In particolare, sosteneva che il giudizio d’appello si sarebbe dovuto concludere con un accordo sulla pena, il cosiddetto ‘concordato in appello’ previsto dall’art. 599-bis c.p.p., con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione. Tuttavia, un errore formale, ben più grave, ha segnato il destino del suo ricorso ancora prima dell’esame nel merito.
I Motivi del Ricorso Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per due ragioni distinte, una di merito (ma affrontata solo in via preliminare) e una, decisiva, di rito.
L’Inconsistenza del Motivo di Merito
Prima di tutto, i giudici hanno liquidato il motivo di ricorso come ‘manifestamente infondato’. Un’attenta analisi degli atti processuali, infatti, ha rivelato che né l’imputato né il suo difensore avevano mai avanzato una richiesta di concordato in appello, né avevano mai rinunciato ai motivi di impugnazione. La doglianza era, quindi, basata su un presupposto fattuale completamente inesistente.
Il Difetto di Legittimazione: L’Errore Procedurale Fatale
Il punto cruciale della decisione risiede però in un vizio procedurale insuperabile. Il ricorso era stato proposto ‘di persona dall’imputato’. Questa modalità è in palese violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Tale norma, modificata dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘Aiello’ del 2017. La legge impone un requisito di forma e di legittimazione inderogabile per accedere al giudizio di cassazione. La sottoscrizione da parte di un avvocato ‘cassazionista’ non è una mera formalità, ma una garanzia di professionalità tecnica indispensabile per un giudizio che verte esclusivamente su questioni di diritto (cd. vizi di legittimità).
Il legislatore ha inteso riservare questo grado di giudizio a professionisti con una specifica qualificazione, capaci di tradurre le doglianze del cliente in motivi di ricorso tecnicamente corretti e pertinenti. La presentazione personale dell’atto da parte dell’imputato costituisce un difetto di legittimazione processuale che rende il ricorso cassazione inammissibile ‘ab origine’, senza possibilità di sanatoria.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non è priva di conseguenze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La lezione pratica è chiara e severa: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, il ‘fai da te’ è precluso e dannoso. Affidarsi a un difensore specializzato non è solo una scelta opportuna, ma un requisito imposto dalla legge a pena di inammissibilità. Ignorare questa regola significa non solo perdere l’ultima occasione per contestare una condanna, ma anche esporsi a sanzioni economiche tutt’altro che trascurabili.
 
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa succede se nel ricorso si lamenta la mancata applicazione di un accordo sulla pena (concordato in appello) che però non è mai stato richiesto?
La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, poiché dall’esame degli atti del processo d’appello non risultava alcuna richiesta di concordato né alcuna rinuncia ai motivi di appello, rendendo la doglianza priva di qualsiasi fondamento.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35328 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35328  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
91L
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N. 16218/25 Adili
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in relazione alla asserita definizione del giudizio mediant concordato in appello ex art. 599-bis con conseguente rinuncia dei motivi, risulta manifestamente infondato atteso che, come si evince dall’atto di appello e dal verbale dell’udienza, non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta di concordato, né vi è stata rinunzia ai motivi di appello;
Rilevato inoltre il difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto d.-persona dall’imputato, in violazione del regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi” devono essere sottoscritti, “a pena di inammissibilità”, da un difensore iscrit nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025