Ricorso in Cassazione Inammissibile: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia essenziale rispettare tali norme, pena la dichiarazione di un ricorso Cassazione inammissibile. Il caso in esame evidenzia un punto cruciale: la necessità che il ricorso dinanzi alla Suprema Corte sia redatto e sottoscritto da un difensore specializzato.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di impugnare tale decisione presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. L’atto di ricorso, quindi, recava unicamente la firma dell’interessato, senza l’intervento e la sottoscrizione di un legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte: un Ricorso Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza necessità di formalità particolari, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile, che non lascia spazio a interpretazioni. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, fermandosi a un controllo preliminare sulla regolarità formale dell’atto presentato.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per Cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha osservato che il ricorso in questione era stato redatto e firmato esclusivamente dall’imputato. Tale circostanza costituisce un vizio insanabile che porta direttamente a un ricorso Cassazione inammissibile. La ratio della norma è quella di garantire un elevato livello di tecnicismo giuridico nel giudizio di legittimità, che non verte sui fatti del processo, ma sulla corretta applicazione delle norme di diritto. Per questo, è richiesta l’assistenza di un professionista con una preparazione specifica.
La conseguenza di questa dichiarazione, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il percorso verso la giustizia è scandito da regole precise che non possono essere ignorate. L’obbligo di avvalersi di un difensore cassazionista per il ricorso in Cassazione non è un ostacolo, ma una garanzia di professionalità e competenza in una fase delicatissima del processo penale.
Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi sempre a un legale specializzato è l’unica via per tutelare efficacemente i propri diritti, evitando che un vizio di forma, come in questo caso, possa precludere ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito, con l’ulteriore aggravio di sanzioni economiche.
Può un imputato presentare personalmente ricorso per Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza se il ricorso per Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina le ragioni di merito dell’impugnazione, ma la respinge per un vizio di forma, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
L’imputato il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME é inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato, infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato d legge n. 103 del 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritt a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazio il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente redatto, inammissibile;
ritenuto che va quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai s dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il consigliere-estensore
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Il Prej.ente