Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Esclusa
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte e l’importanza di formulare motivi di ricorso che attengano a vizi di legge e non a una diversa interpretazione dei fatti. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è la conseguenza diretta di un tentativo di superare tali limiti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale per una violazione del Codice della Strada, commessa nel marzo 2021. La sentenza di primo grado veniva confermata integralmente dalla Corte d’Appello nel marzo 2024.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della sua responsabilità così come accertata dai giudici di merito.
Il Principio di Diritto e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del processo penale: il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il compito della Cassazione è, invece, quello di effettuare un ‘sindacato di legittimità’.
Il ricorrente, nel suo atto, non ha evidenziato un’errata applicazione della legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello. Al contrario, ha tentato di proporre una ‘rivalutazione del materiale probatorio’, chiedendo ai giudici di legittimità di riconsiderare le prove (nello specifico, le dichiarazioni degli agenti operanti) per giungere a una conclusione diversa. Questa richiesta esula completamente dalle competenze della Corte, rendendo l’inammissibilità del ricorso in Cassazione una conseguenza inevitabile.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici supremi chiariscono che il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello per confermare la condanna era ‘coerente con le risultanze’ e ‘scevro da profili di illogicità o di travisamento’. La Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato perché riteneva provata la responsabilità dell’imputato, basandosi sugli elementi raccolti. Tentare di contestare tale valutazione proponendo una lettura alternativa delle prove è un’operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso si trasformava, di fatto, in una richiesta di un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, che il nostro sistema processuale non prevede.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici della motivazione, e non un tentativo di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti storici del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina il caso come se fosse un terzo processo, ma si limita a verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno interpretato e applicato correttamente le norme giuridiche e se la motivazione della loro decisione è logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MEDGIDIA( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale d ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285/1992 comm il 23 marzo 2021. Milano dell’Il MilE no COGNOME in esso n Milano
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in qu prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma d attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze NOMEno riferito che NOME NOME indicato loro lo stallo del parcheggic profili di illogicità o di travisamento. in i elazione nto volto a sincl3cato di NOME c:NOME (gli operanti ) e s:evro da
–COGNOME NOME, con )rnrn.i di euro Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
amer to delle le anirnende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de
ente
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere z t COGNOME
Il Pre