Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 30/11/2023 della RAGIONE_SOCIALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di MODENA
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha depositato un atto vergato personalmente, intestato “revisione ex artt. 629, 630 a), b) e d), 632 a), 633 c.p.p., dello NUMERO_DOCUMENTO (e di tutti i processi e SIEP)”.
Nel corpo dell’atto è integralmente riprodotto il provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 898/2023 SIEP, formato dal Procuratore della Repubblica di Modena il 30 novembre 2023, e dello stesso la condannata chiede “l’annullamento”.
Il ricorso è inammissibile per plurime concorrenti ragioni.
2.1. Anzitutto, si tratta di atto vergato personalmente dall’interessata, ed occorre considerare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale dell Corte di cassazione.
2.2. In ogni caso, si tratta di un atto di difficile se non impossibil decifrazione, anche nel contenuto.
Esso consiste sostanzialmente nella ricopiatura del contenuto di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, formato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, con l’aggiunta della considerazione secondo la quale la ricorrente non avrebbe mai “fatto azioni del genere”, il tutto accompagnato dalla generica richiesta di “revisionare e annullare” le sentenze.
Un ricorso, dunque, anche sotto questo profilo inammissibile, in ragione della confusione delle doglianze, non facilmente evincibili (cfr. Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, COGNOME, Rv. 276748; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274471; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259063).
2.3. L’impugnazione sembra riferirsi, come si è detto, all’ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero, del quale sono riportati gli estremi ed il cui contenuto è letteralmente trascritto.
Va allora ribadito che il ricorso per cassazione proposto avverso ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero è inammissibile, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale contro il quale non è ammessa impugnazione (Sez. U, n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212).
La competenza a decidere delle doglianze inerenti l’ordine di esecuzione è, per l’appunto, del giudice dell’esecuzione e non della Corte di cassazione e
l’eventuale ricorso non può essere convertito, ai sensi dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., in incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, COGNOME Rv. 248723; v. anche, tra le non nnassimate, Sez. 1, n. 19102 del 27/04/2018, COGNOME); del resto l’incidente di esecuzione, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., non è soggetto a preclusioni e può essere proposto in ogni tempo (Sez. 1, n. 1481 del 06/03/1996, COGNOME, Rv. 204597).
2.4. Nemmeno è possibile qualificare il ricorso quale istanza di revisione (ancora una volta proposta dinanzi a giudice incompetente): sotto questo profilo vi è assoluta genericità, dal momento che, al di là dell’indistinta menzione delle lettere indicate nel primo comma dell’art. 630 cod. proc. pen., non vi è alcun riferimento concreto ad uno dei casi di revisione previsti dalla citata norma.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024