Ricorso in Cassazione: la porta si chiude dopo il concordato in appello
Quando si sceglie la via del ‘patteggiamento in appello’, si compie una scelta strategica con conseguenze definitive. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: chi accetta un accordo sulla pena, rinunciando ai motivi di appello, non può poi tentare di riaprire la discussione con un Ricorso in Cassazione. La decisione sottolinea la natura vincolante e preclusiva di tale accordo, che si estende a tutto l’iter processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato, dopo essere stato condannato in primo grado, aveva presentato appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa aveva optato per la procedura del ‘concordato sulla pena’, prevista dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale. Attraverso questo istituto, l’imputato ha accettato la condanna, ottenendo una riduzione della pena in cambio della rinuncia agli altri motivi di appello.
Nonostante l’accordo, il difensore ha successivamente presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando questioni che erano state oggetto della precedente rinuncia. La Corte d’Appello di Napoli aveva infatti ratificato l’accordo, rideterminando la pena secondo quanto concordato tra le parti.
La Decisione sul Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La motivazione è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il potere, riconosciuto all’imputato dall’art. 599 bis c.p.p., di disporre dei propri motivi di appello per ottenere un beneficio sulla pena, non è un atto senza conseguenze. Esso limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma soprattutto produce un ‘effetto preclusivo’ sull’intero svolgimento del processo.
Questo significa che la rinuncia ai motivi di gravame, essendo funzionale all’accordo, cristallizza la situazione e impedisce di rimettere in discussione quegli stessi punti in una sede successiva, come il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la logica del concordato in appello è analoga a quella della rinuncia all’impugnazione. Si tratta di una scelta difensiva che, una volta compiuta, non può essere revocata. Permettere un Ricorso in Cassazione sulle questioni rinunciate svuoterebbe di significato l’istituto del concordato, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in una definizione del processo.
I giudici hanno richiamato diverse sentenze conformi (tra cui Cass. n. 29243/2018 e Cass. n. 4727/2018), le quali hanno costantemente affermato che l’accordo sulla pena ha un’efficacia che va oltre il giudizio d’appello, estendendosi fino a precludere il giudizio di legittimità per i motivi oggetto di rinuncia.
L’ordinanza ha inoltre stabilito che, data la manifesta inammissibilità, la declaratoria avvenisse con una procedura semplificata, senza udienza partecipata. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o infondate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre un chiaro monito a difensori e imputati. La scelta di accedere al concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p. deve essere attentamente ponderata. Sebbene possa portare a un’immediata e certa riduzione della pena, essa comporta la definitiva chiusura di ogni possibilità di contestare i punti oggetto di rinuncia. L’atto di rinuncia non è una semplice mossa tattica, ma una scelta processuale irrevocabile con effetti che si propagano a tutti i gradi di giudizio successivi. In sostanza, una volta che la porta dell’appello si chiude con un accordo, anche quella della Cassazione, per le stesse ragioni, rimane sbarrata.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello?
No, il ricorso in Cassazione è inammissibile se riguarda questioni a cui si è rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (concordato) in appello, come stabilito dall’art. 599 bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché il ‘concordato sulla pena’ in appello preclude il ricorso in Cassazione?
Perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis c.p.p. di rinunciare ai motivi di appello in cambio di una riduzione della pena ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avy{so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME contro la sentenza del 24 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta alla ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28 ottobre 2024
Il Coni1J1 e estensore
Il Presidente