Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIBUNALE per il riesame dei provvedimenti cautelari di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN Farm
Con ordinanza resa il 6 giugno 2024 il Tribunale di Napoli, sezione per i riesame, dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso provvedimento di sequestro dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO, di proprietà della COGNOME, considerando che la sentenza che aveva definito procedimento di merito, disponendo la confisca del bene in sequestro, era divenuta irrevocabile.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con il quale deduceva violazione e falsa applicazione dell’ar 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; assumeva, in particolare, che l’a
sequestro del mezzo, effettuato dalla polizia stradale di Campobasso in data 25 novembre 2020, non era mai stato convalidato, o comunque che il provvedimento di convalida non era mai stato notificato alla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponga anche la confisca per equivalente di somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, in quanto a seguito del provvedimento ablatorio, divenuto definitivo, è preclusa la possibilità di ottenere GLYPH la GLYPH restituzione GLYPH di GLYPH quanto confiscato GLYPH (così Sez., n. 10095 del 24/02/2021, Allotta, Rv. 280843 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 01/10/2024