Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 35003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 18 giugno 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenze del Tribunale di Milano in data 17 aprile 2024 e 23 maggio 2024 ha rideterminato la pena, nei confronti di NOME, in 10 mesi di reclusione.
NOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), d ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto personalmente dall ‘ imputato, in violazione dell ‘ art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l ‘ atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell ‘ albo speciale della Corte di cassazione (v. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01). Ne consegue che la mancata instaurazione del rapporto processuale non consente di valutare le censure dedotta con l ‘ odierno ricorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano , senza formalità di procedura a norma dell ‘ art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell ‘ inammissibilità medesima consegue, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME